In una recente Sentenza del Consiglio di Stato arrivano chiarimenti in merito al Soccorso Istruttorio e alla dichiarazione di impegno che l’impresa ausiliaria deve presentare ai fini dell’avvalimento.
Ad esprimersi nella vicenda, che riguarda un caso di omissione della produzione documentale è la Sentenza n. 3506/2020 del Consiglio di Stato.
Scopriamo in dettaglio qual è stata l’azione intrapresa in tal senso dai giudici amministrativi.
Appalti: chiarimenti del TAR sull’avvalimento tecnico-operativo.
Soccorso Istruttorio e Avvalimento: il parere del Consiglio di Stato
Al centro del dibattito è l’art. 89 del Codice degli Appalti.
Testualmente esso cita al comma 1 che il concorrente deve depositare presso la stazione appaltante:
“una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.
e al comma 9:
“il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto”.
L’applicazione di tali principi al caso di specie comporta che:
- essendo stata totalmente omessa la produzione della dichiarazione, si tratta di integrazione, e non di regolarizzazione, documentale;
- l’essenzialità della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria non consentiva l’esercizio del potere di soccorso istruttorio per produrre il documento mancante. Pena, la violazione del principio di parità di trattamento;
- anche a voler ritenere che il raggruppamento concorrente fosse incorso in una “dimenticanza” nella presentazione della documentazione, non si tratterebbe di mero errore materiale o refuso. Bensì di un errore del quale il concorrente deve sopportare le conseguenze per il principio di auto-responsabilità.
A ciò si aggiunga che il documento prodotto a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio è privo di data certa. Per questo non vi è alcun positivo riscontro del fatto la dichiarazione fosse preesistente al termine di scadenza per la partecipazione alla gara.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it