Tra i tanti rumori molesti in un condominio può capitare persino di incappare nel sesso troppo rumoroso da parte degli inquilini del palazzo: ma si tratta davvero di disturbo alla quiete pubblica?
La vita condominiale è alle volte, come molti sanno, lastricata di litigi e contenziosi tra inquilini dello stesso palazzo.
Uno dei punti che spesso è al centro delle controversie è quello relativo ai “rumori molesti”.
Schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, strepiti di animali: sono tutte componenti sanzionabili in conformità alla normativa vigente.
Di recente una Sentenza, in argomento “rumori molesti” si è occupata di un caso relativo allo scarico di un WC eccessivamente rumoroso. Maggiori informazioni a questo link.
Scopriamo invece cosa accade quando rumori e schiamazzi sono, per così dire, di altra natura.
Sesso troppo rumoroso: si tratta di disturbo alla quiete pubblica?
In realtà la risposta è affermativa.
Infatti, si tratta di un comportamento che può integrare gli estremi di uno specifico reato: l’articolo 659 del codice penale punisce espressamente il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” con una pena che può variare dalla semplice ammenda (di importo massimo pari a 309 euro) fino alla pena detentiva, ovvero “con l’arresto fino a tre mesi”.
In questi casi, inoltre, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sarà sempre consentito ricorrere al giudice civile per ottenere la condanna del condomino focoso al risarcimento di tutti i danni causati dalla produzione di quei rumori che abbiano oggettivamente superato il limite della “normale tollerabilità”.
Tra le varie pronunce della giurisprudenza sull’argomento rappresenta un importante precedente una Sentenza del Giudice di Pace di Foggia di qualche anno fa, che è estremamente indicativa.
In questo caso, ad esempio, con un originale quanto bizzarra decisione, ha imposto ai due coniugi il “sesso a ore”: nessun problema durante il giorno, ma stop totale durante le ore notturne, dalle 23 alle 7.
Si ricorda anche, per ulteriore chiarezza che secondo un’importante sentenza della Corte di Cassazione (C. Cass. 09/06/2010, n. 24503.) è stato stabilito che gli eccessivi rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo devono essere evitati.
Pertanto nel caso di mancato rispetto di questa disposizione si ha titolo per chiedere il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato.
Fonte: articolo di Simone Bellitto