Segnaletica Strade Private, ecco un interrogativo con risposta da Ancitel che delinea in modo un po’ più chiaro il quadro normativo di riferimento.
DOMANDA:
L’art. 38/10 C.d.S. prevede che “Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento” e la violazione a tale obbligo viene sanzionata dall’art. 38/13 C.d.S. . L’art. 75/2 ultima parte dispone “…su tali strade (tutte quelle indicate nella prima parte), se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.”.
Si chiede se per l’apposizione della suddetta segnaletica in area privata non aperta all’uso pubblico quando la stessa preveda obblighi, divieto o limitazioni alla circolazione stradale è necessaria/possibile la adozione di ordinanza ex art. 7 C.d.S. e se per la violazione ai precetti contenuti nei segnali apposti possano essere adottati provvedimenti sanzionatori. La domanda viene posta in quanto vengono ricevute richieste in tal senso da parte di soggetti privati.
Da un esame di alcune disposizioni del Codice della Strada sembra che la risposta debba essere negativa per le due ipotesi, in quanto l’art. 11/1 lett. a) del C.d.S. indica quale servizio di polizia stradale la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, l’art. 3/1 n.9 C.d.S. definisce la circolazione come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada e l’art. 2/1 C.d.S. si definisce la strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione.
Infine in merito alla violazione all’art. 38/10 C.d.S. costituisce illecito sanzionabile il comportamento che vede la collocazione in aree private non aperte all’uso pubblico di cartelli in materiale plastico, normalmente acquistabili in ferramenta; riportanti il segnale di divieto di sosta accompagnato da scritte varie tipo “AREA PRIVATA – DIVIETO DI SOSTA”?
RISPOSTA:
La circolazione in area privata non aperta all’uso pubblico è disciplinata dal proprietario dell’area. Non si applicano le norme del Codice della Strada ad eccezione di quelle che espressamente lo prevedano (per es. art. 38, comma 10 del Codice e art. 75, comma 2 del Regolamento di esecuzione).
Infatti, l’art. 2, comma 1, C.d.S., prevede che “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”
Pertanto, il Comune non può regolamentare con propria ordinanza la circolazione nelle aree private ad uso esclusivamente privato. La segnaletica “eventualmente apposta” (v. art 75, c.2, Reg., che ne prevede la facoltatività) deve essere conforme a quella prescritta nel Regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 38, comma 10, C.d.S.).
La ratio di tale norma è quella di evitare di ingenerare confusione nella mente degli utenti di tali aree mentre rimane fermo il fatto che non si applicano le disposizioni previste dal codice per la circolazione sulle strade ad uso pubblico. In merito all’ultimo quesito, l’art. 38, comma 13, C.d.S. sanziona “i soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10” e quindi anche la posa in opera della segnaletica non conforme a quella prescritta dal regolamento.