Cambia il verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza per l’accertamento della violazione dell’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali da parte degli esercizi commerciali. Esso viene aggiornato alle nuove sanzioni previste dalla legge e contiene nuovi dati necessari per il rilevamento dell’infrazione.
Tra le numerose modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo di cui è stata anticipata l’applicazione, si richiama l’attenzione sulle riduzioni e sugli arrotondamenti alle sanzioni previste in materia di scontrini e ricevute fiscali. In considerazione dei citati adeguamenti, è stato predisposto il fac-simile aggiornato del processo verbale di constatazione degli illeciti in materia di scontrini e ricevute fiscali, diramato con circolare n. 107000 in data 25 marzo 1998 di questo Comando Generale – III Reparto – nel quale, oltre ad essere stati modificati gli importi delle sanzioni pecuniarie, sono stati inseriti nuovi campi destinati al rilevamento:
(1) per i controlli a commercianti ambulanti, della tipologia 2 e degli estremi dell’autorizzazione in base alla quale il soggetto esercita l’attività all’atto della violazione riscontrata;
(2) nel caso di esercizi commerciali con sede fissa che: (a) dispongono di più punti vendita, dell’indirizzo completo del luogo, comprensivo anche del numero civico, ove viene constatata l’irregolarità; (b) risultino esercitare più attività, degli estremi della licenza commerciale relativa all’attività per la quale viene elevato il processo verbale.
L’acquisizione di tali ulteriori informazioni del contribuente ispezionato risponde a specifiche esigenze conoscitive evidenziate nel corso del confronto sviluppato a livello centrale con l’Agenzia delle Entrate, al fine di superare talune criticità riscontrate nell’applicazione della sanzione accessoria della chiusura degli esercizi pubblici per reiterate mancate emissioni di scontrini o ricevute fiscali; f. la segnalazione all’Agenzia delle Entrate dei fatti oggetto di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. dai quali possa derivare un provento illecito potenzialmente tassabile (art. 1, comma 141); al riguardo:
(1) sono stati avviati contatti con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per coordinare gli effetti della nuova disposizione con l’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l’obbligo per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché per gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e per gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di comunicarli alla Guardia di Finanza, ritenendo che la disposizione introdotta dalla Legge n. 208/2015 abbia carattere speciale e un campo applicativo molto più ristretto;
(2) si richiamano le indicazioni contenute, da ultimo, nel foglio n. 47211/2016 in data 12 febbraio 2016 di questo Comando Generale – III Reparto – contenente le linee di indirizzo per uniformare le concrete modalità applicative dell’obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza dei fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie previsto dal menzionato art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, da parte delle altre Forze di Polizia.
Per il testo completo della Circolare potete consultare il file in allegato all’articolo.