Un approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti analizza la scelta degli operatori economici da invitare sul MePA.
La questione è più complicata di quanto sembri.
Partiamo dall’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, art. 1 lettera e):
“procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.”
Cosa si rileva fin qui:
- “almeno” 5 operatori
- Individuati tramite indagini di mercato
- Oppure tramite elenchi di operatori economici
Quindi:
- Il mepa non un’indagine di mercato
- Il mepa non è un vostro elenco di operatori economici.
L’art. 50 continua al comma 2:
“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.”
Proseguendo con l’analisi:
- Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste nell’allegato II.1
- Una volta ottenute le istanze NON possiamo sorteggiare gli OE
Articolo 2 Allegato II.1:
“La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”
Ecco, siamo in dirittura di arrivo, la stazione appaltante pubblica un avviso:
- sul suo sito istituzionale
- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
Avete letto bene, la sola pubblicazione di una manifestazione di interesse sul sito istituzionale rende illegittima la procedura di individuazione degli operatori economici in gara. Pertanto, sul Mepa, non è possibile attivare una manifestazione di interesse e paradossalmente per individuare gli operatori economici da invitare ad una RDO, occorre far partire una manifestazione di interesse su una piattaforma certificata, che a sua volta pubblicherà l’avviso su ANAC PVL, sezione pubblicità con valore legale.
L’apoteosi dell’assurdo. Altro che semplificazione.
A voi le conclusioni, buon lavoro.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)
Buongiorno, il parere MIT 1257 del 2022 chiarisce che le SA possono utilizzare gli elenchi MEPA come elenco fornitori. Resta fermo che il problema evidenziato è reale e paradossale, perché in teoria esclude l’uso della principale PAD per le procedure negoziate. Segnalo che molte SA, Consip in primis, pubblicano avviso di indagine di mercato esclusivamente sul sito. Altre, ad esempio INPS, danno atto in determina dell’impossibilità di pubblicare su BDNCP.