Il Decreto Sblocca Cantieri 2019 in Gazzetta Ufficiale: adesso è stata approvata anche la legge di conversione. L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.140.
Sblocca Cantieri 2019 in Gazzetta Ufficiale. Approvato il testo recante le «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».
Procedura negoziata senza bando dopo lo Sblocca Cantieri: alcune indicazioni.
Sblocca Cantieri 2019 in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?
Le modifiche più importanti sono quelle tese a riorganizzare il Codice degli Appalti Pubblici. Queste le novità.
Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Appalto integrato libero
Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nrll’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Centralizzazione degli appalti
Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.
Commissari di gara
Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Viene precisato che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Offerte anomale
Stabilita che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).
Subappalto
Introdotta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. In pratica è prevista la deroga fino al 31 dicembre 2020 ad alcune disposizioni contenute all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eliminando alcuni vincoli e limiti previsti. Le più rilevanti novità sono costituite dall’innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili al tetto del 40% e dall’eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.
Le altre modifiche
In estrema sintesi, per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Resta la previsione, per gli anni 2019 e 2020, che interessa i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria che potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.
A questo link potete leggere il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.