L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020, ha sciolto alcuni dubbi connessi alla concreta applicazione dell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) che ha introdotto i nuovi adempimenti in tema di ritenute negli appalti.
Ritenute Appalti, il limite di 200 mila euro a chi si applica? Ecco alcune indicazioni in merito sull’argomento, espresse dall’Agenzia delle Entrate durante l’ultimo Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili.
Le indicazioni sono giunte a chiarimento delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del dl n. 124 del 2019 in materia di ritenute e compensazioni nei contratti di appalto e subappalto.
Scopriamo quali sono le novità in merito.
Ritenute Appalti, il limite di 200 mila euro chi riguarda?
Si ricorda che il dl n. 124 del 2019, per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, definisce una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum sopra citato, ha sciolto alcuni dubbi connessi all’introduzione di questi nuovi adempimenti in tema di ritenute negli appalti.
In modo particolare ha chiarito che:
- in primo luogo il limite di 200.000 euro indicato nella norma deve essere inteso con riferimento a tutte le opere e servizi affidati dallo stesso committente;
- e dalla nuova norma non sono escluse le agenzie di lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 276/2003.
Il limite è da intendersi in riferimento all’importo annuo delle opere o dei servizi – tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati – affidati alla singola impresa.
La disciplina si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se il superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell’anno allo stesso committente.
Il committente sarà infine obbligato a richiedere copia delle deleghe di pagamento nonché a porre in essere verifiche sulla correttezza nell’operato di altri soggetti.