ristrutturazione-edificio-comunale-subappaltoRistrutturazione dell’edificio comunale e disciplina del Subappalto: i chiarimenti arrivano dalla risposta ad un quesito a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo ufficio tecnico ha appena ricevuto, dalla ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale, la richiesta di subappalto di diverse lavorazioni per un importo consistente. Vorremmo avere alcune delucidazioni su come applicare correttamente la nuova disciplina in vigore dal 1° novembre scorso.

a cura di Andrea Bufarale

Ristrutturazione dell’edificio comunale e disciplina del Subappalto

La questione posta all’attenzione è di stretta attualità in quanto da qualche settimana, come giustamente ricordato, sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative al subappalto che sostanzialmente, sulla scorta degli ammonimenti che sono stati trasmessi dalla Commissione Europea al nostro paese, hanno eliminato i vecchi limiti percentuali fissi al subappalto che erano previsti dal codice degli appalti.

La disciplina, comunque, seppur entrata in vigore il 1° novembre, risale alla scorsa primavera con il decreto semplificazioni bis D.L. 31 maggio 2021, n. 77 approvato lo scorso mese di maggio e convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108.

In particolare, l’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, dapprima ha introdotto una disciplina transitoria valida fino al 31 ottobre consentendo il subappalto fino alla percentuale del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (in luogo del 30%) e quindi, nel comma secondo, esplicitando la nuova disciplina “a regime” dal 1° novembre 2021.

La nuova disciplina a regime, quindi, è intervenuta direttamente sul codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) modificando l’art. 105 dello stesso che disciplina il subappalto.

Le norme introdotte dal legislatore, con un abile “taglia e cuci” ridisegnano sostanzialmente, come anticipato, gran parte della disciplina previgente che possiamo così riassumere per estrema semplicità:

non ci sono più limiti quantitativi fissi al subappalto (30%, 50%, ecc);

è compito della stazione appaltante indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni;

oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto;

– il subappaltatore deve dimostrare gli stessi requisiti del contraente principale;

– il subappaltatore deve garantire gli stessi standard del contraente principale;

– il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso proposto, pertanto, dando per assodato che la stazione appaltante non abbia previsto nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, consigliamo comunque di provvedere nei confronti del subappaltatore, prima di autorizzare l’operazione di “cessione”, alle dovute verifiche ed in particolare che quest’ultimo abbia tutti i requisiti richiesti all’appaltatore al fine di contrarre con la pubblica amministrazione ed assicuri gli stessi standard del contraente principale.

Per il futuro, sicuramente, occorrerà procedere in sede di determinazione a contrarre di avvio della procedura di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e che quindi non possono essere oggetto del subappalto.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]