Sussiste la revoca della gara d’appalto se l’operatore economico è indagato: lo sostiene in una pronuncia il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2123.
Nel caso specifico si è discusso su una procedura di project financing, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 278 d.P.R. n. 207/2010, per l’affidamento della concessione di durata ventennale del servizio di illuminazione votiva e ambientale in tutti i cimiteri cittadini. Con annessa realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’accollo da parte del concessionario del presumibile esborso del valore non ammortizzato delle immobilizzazioni e forniture riferibili ai precedenti concessionari.
In esito ad indagini scaturite da una denuncia i giornali hanno dato notizia della notifica di un avviso di conclusione indagini per i delitti di turbata libertà degli incanti e falso a carico del legale rappresentante della Società, dei componenti della Commissione Giudicatrice, del RUP e del Dirigente del Comune che aveva gestito la gara.
Il P.M. in seguito ha richiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati coinvolti nell’indagine.
Revoca gara d’appalto con operatore economico indagato
Secondo il Consiglio di Stato non vi sono dubbi circa la sussistenza del potere discrezionale della Stazione Appaltante di revocare l’aggiudicazione definitiva in relazione all’emersione di un interesse pubblico concreto derivante dalla conoscenza di circostanze, risultanti dalle indagini penali, nel caso in cui questi riguardano specificamente una gara il cui esito potrebbe essere stato indebitamente influenzato.
Il tentativo di condizionare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ben può essere azionato attraverso:
- La fornitura di informazioni che siano false, fuorvianti o comunque oggettivamente suscettibili di indirizzare le decisioni sull’aggiudicazione; ovvero
- L’omissione delle necessarie dovute informazioni ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Tali comportamenti costituiscono fattori di deviazione del procedimento di gara dai canoni della imparzialità e del buon andamento ed inficiano l’intero procedimento di gara.
Non a caso infatti tali fattispecie costituiscono un illecito, tipizzato anche dall’art. 80, comma 5, lett. c) del T.U. del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n.50/2016, ai fini delle future esclusioni dalla gara.
In tali ipotesi, qualora ricorra un quadro di elementi precisi, diretti e concordanti, la stazione appaltante, al fine di addivenire al giudizio finale, può e deve far riferimento al complesso delle circostanze emergenti dalla fattispecie, senza che occorra necessariamente attendere sempre l’esito del giudizio penale al fine di affermare l’inaffidabilità, l’incongruità o la mancanza di integrità della procedura di gara.
Per esercitare l’autotutela revocatoria è sufficiente che sussistano profili sintomaticamente concordanti e univoci della sussistenza di elementi tali da poter ricavare la ragionevole convinzione che si sia verificata un’indebita influenza dell’operatore economico nei processi decisionali dell’amministrazione.