Permessi di lavoro retribuiti per dipendenti pubblici e privati: casistiche, requisiti, durata, garanzia contributiva e modalità di richiesta al datore di lavoro.
I permessi di lavoro retribuiti equivalgono a periodi di tempo in cui il dipendente, sia nel pubblico sia nel privato, può assentarsi dal posto conservando la normale retribuzione secondo quanto stabilito dalla legge o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Vediamo quando è possibile usufruirne e con quali requisiti.
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, godono di un permesso retribuito di tre giorni l’anno in caso di decesso o grave infermità documentata del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente. Per usufruirne è necessario:
- rendere nota al datore di lavoro la causa del permesso e i giorni nei quali intende assentarsi;
- espletare il permesso entro sette giorni dal decesso o accertamento dell’infermità (esclusi festivi e non lavorativi).
Per il primo anno di vita del figlio (fino a tre anni in caso di handicap grave del bambino), la madre lavoratrice (anche in caso di adozione o affidamento) ha diritto a due riposi quotidiani per allattamento della durata di un’ora ciascuno (raddoppiati in caso di parto plurimo) fruibili anche consecutivamente (nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore a sei ore, si ha diritto a un solo riposo giornaliero di un’ora) e conteggiati interamente con accredito dei contributi figurativi. Il permesso spetta al padre se:
- i figli sono affidati solo a lui;
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale;
- la madre non è lavoratrice dipendente;
- la madre è deceduta o gravemente malata.
In caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile grave, il lavoratore (genitore, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ossia nonni, nipoti, fratelli e cognati) può assentarsi dal lavoro per 3 giorni o 18 ore al mese non cumulabili.
Il permesso retribuito – cumulabile in caso di più familiari affetti da grave disabilità – non influisce su pensione, anzianità di servizio, ferie né tredicesima e:
- può essere utilizzato da parenti e affini entro il terzo grado (zii e bisnonni) se i genitori o il coniuge del disabile sono deceduti, mancanti, hanno compiuto i 65 anni oppure sono affetti da patologie invalidanti;
- si riferisce a un solo famigliare del disabile, tranne nel caso del figlio, in cui entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro non contemporaneamente;
- è fruibile solo se il disabile grave è riconosciuto tale da un’apposita commissione dell’Asl, tranne nel caso della sindrome di Dawn, in cui è abilitato anche il medico di famiglia o il pediatra;
- decade se il disabile è ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria, tranne che in concomitanza di visite o terapie per le quali è necessario che venga accompagnato fuori dalla struttura da un famigliare.
I lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto all’astensione dal lavoro conservando la propria retribuzione e l’accredito figurativo dei contributi previdenziali per l’intera giornata e per le successive 24 ore, come in caso di donazione di midollo osseo (il costo viene sostenuto dal datore di lavoro che può chiedere un rimborso INPS). Il lavoratore deve:
- avvertire prima il datore di lavoro secondo quanto previsto dal proprio CCNL;
- fare il prelievo in un centro di raccolta fisso o mobile autorizzato dal Ministero della Salute;
- esibire un certificato medico.
Se il lavoratore dipendente, sia pubblico sia privato, detiene cariche pubbliche elettive, gode del diritto di assentarsi per prendere parte alle sedute dell’organismo che rappresenta (consiglio comunale, provinciale, comunità montane, unioni di comuni ecc.) e dei consigli circoscrizionali (solo per i Comuni con popolazione maggiore a 500mila abitanti). Il permesso:
- riguarda il tempo necessario a raggiungere e partecipare alle assemblee: se queste si tengonoin serata, il lavoratore ha il diritto di tornare sul posto di lavoro dopo le 8.00 del giorno successivo, ma se si protraggono dopo la mezzanotte, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro per la giornata successiva;
- consente al lavoratore di assentarsi per non più di 24 ore al mese in caso di copertura di particolari cariche, quali presidente di consiglio comunale o provinciale, assessori comunali e provinciali, aumentate a 48 nel caso di sindaci e presidenti delle province (è possibile beneficiare di permessi non retribuiti fino a 24 ore al mese).
Ad esclusione di casi sporadici per pochissimi CCNL, al lavoratore dipendente sono concessi otto giorni l’anno non cumulabili di permesso retribuito, per affrontare esami e concorsi validi solo per il giorno in cui si tiene l’evento, a patto che questi ne faccia comunicazione al datore di lavoro producendo anche una certificazione rilasciata dalla commissione esaminatrice in cui si attesti l’effettiva partecipazione alla sessione. Il permesso non riduce le ferie né l’anzianità del servizio ma esclude i compensi per il lavoro straordinario e quelli riconducibili all’effettiva prestazione, quali indennità di turno e reperibilità.
I lavoratori studenti, iscritti a regolari corsi di studio presso scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione o formazione professionale, sia statali sia parificate, riconosciute legalmente o abilitate al rilascio di titoli validi legalmente, possono beneficiare dei permessi studio utilizzabili solo per la frequenza dei corsi secondo queste regole:
- le ore di permesso concesse ammontano solitamente a 150 in un triennio, ma possono salire fino a 250 nel caso di un corso di studi compreso nel ciclo della scuola dell’obbligo;
- i lavoratori hanno il diritto di ottenere turni di lavoro che gli consentano di coprire al meglio la frequenza dei corsi, e possono non prestare lavoro straordinario o in occasione dei risposi settimanali.
In caso di nozze il lavoratore ha diritto a 15 giorni (incluso quello della cerimonia) consecutivi di permessi retribuiti:
- validi durante l’anno solare in cui si è congiunto in matrimonio;
- non influenti sui giorni di ferie maturati;
- considerati ai fini dell’anzianità di servizio.