requisiti-risarcimento-danni-ritardo-paIl Consiglio di Stato, tramite la recente sentenza numero 3375/2024, ha affrontato il tema dei requisiti per il risarcimento dei danni causati dal ritardo nelle procedure da parte della Pa: ecco in quali circostanze sussistono.


Il caso in questione riguardava una richiesta di risarcimento danni per il ritardo, di cui la Pubblica amministrazione sarebbe stata colpevole, nella concessione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide. Questo ritardo è stato oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La società richiedente ha pertanto avanzato una domanda di risarcimento per i danni economici subiti a causa dell’impossibilità di realizzare l’impianto. Questo è avvenuto a seguito di un regolamento regionale sopraggiunto che ha bloccato il progetto. Il Comune aveva negato l’autorizzazione, generando significativi danni economici per l’azienda. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il risarcimento per danni da ritardo non può essere dato per scontato semplicemente in base al trascorrere del tempo.

I requisiti per il risarcimento dei danni da ritardo causati dalla Pa

Secondo la giurisprudenza consolidata (ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143 e Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo richiede la verifica di determinati presupposti:

  1. violazione dei termini procedimentali: è necessario dimostrare che la Pa non ha rispettato i termini previsti per il completamento del procedimento;
  2. dolo o colpa dell’amministrazione: deve essere provato che il ritardo è stato causato intenzionalmente o per negligenza da parte dell’amministrazione;
  3. danno ingiusto: si deve dimostrare che il ritardo ha leso un interesse legittimo;
  4. nesso di causalità: deve esserci una chiara connessione causale tra il ritardo e il danno subito;
  5. prova del pregiudizio: è essenziale fornire prove concrete del danno economico o non economico subito a causa del ritardo.

Il caso specifico

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il procedimento ha avuto un iter eccessivamente lungo, aprendo la possibilità, in linea di principio, al risarcimento del danno da ritardo. Tuttavia, per questo specifico caso, il risarcimento è stato negato per diversi motivi:

  • mancanza delle certezza di autorizzazione: non è stato dimostrato che l’azienda avrebbe certamente ottenuto l’autorizzazione se non ci fosse stato il ritardo;
  • assenza di colpa della Pa: non è stato provato che il ritardo sia stato causato dalla negligenza della Pa. Anzi, l’incompletezza iniziale della domanda ha reso incolpevole il ritardo dell’amministrazione;
  • negligenza del richiedente: l’azienda non ha attivato i procedimenti sostitutivi previsti dalla legge né ha utilizzato con diligenza gli strumenti di tutela disponibili per sollecitare una risposta più rapida.

La sintesi del giudizio espresso dai giudici

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3375/2024, ha in conclusione chiarito che per ottenere il risarcimento pnon basta dimostrare che il procedimento è durato più del previsto. È necessario provare la violazione dei termini, la colpa della Pa, il nesso causale tra il ritardo e il danno subito, e fornire prove concrete del pregiudizio economico o non economico subito. Nel caso in esame, la mancanza di tali prove ha portato al rigetto della domanda di risarcimento.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di un’attenta gestione e documentazione dei procedimenti amministrativi da parte delle aziende, nonché l’uso tempestivo degli strumenti legali a loro disposizione per prevenire o limitare i danni derivanti da eventuali ritardi.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it