anagrafCon circolare n. 12/2015 il Ministero dell’Interno chiarisce riguardo al nuovo regolamento anagrafico. Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015 rubricato “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”.

 

Le modifiche introdotte vogliono rendere il regolamento anagrafico coerente con la nuova propsettiva dell’anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell’attività amministrativa.

 

Alcune delle principali novità possono essere così sintetizzate (per le restanti vi rimandiamo alla circolare in allegato a questo articolo):

 

– il concetto di comune di iscrizione anagrafica, non più coerente con il nuovo sistema, è sostituito con quello di comune di residenza; inoltre, sono eliminati i riferimenti al comune di iscrizione AIRE;

 

– la fattispecie del trasferimento da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto è stralciata dalle ipotesi di iscrizione e cancellazione e ricondotta ai casi di mutazione anagrafica; tra le cause di cancellazione è introdotto il trasferimento all’estero dello straniero, e ne sono escluse il trasferimento della residenza in altro comune, all’estero, e il trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora;

 

– è previsto che, fermi restando i servizi resi dall’ANPR in funzione della produzione statistica, le rilevazioni concernenti il movimento naturale della popolazione ed il trasferimento di residenza vanno effettuate in conformità non più ai modelli bensì ai metodi, ai formati ed agli standard indicati dall’Istat e tenuto anche conto della disciplina attuativa in materia di censimento permanente (prevista dall’art. 3, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).

 

Stante la gradualità del passaggio dalle anagrafi comunali all’anagrafe unitaria, il D.P.R. in esame stabilisce che il comune per il quale non si sia ancora verificato il subentro proceda a tutti gli adempimenti anagrafici con l’osservanza delle disposizioni regolamentari previgenti alla sua entrata in vigore (15/8/2015) e che le stesse continuino ad applicarsi anche agli adempimenti che interessino congiuntamente un comune transitato ed uno non transitato (art. 3).