Registro Imprese e Start Up: ecco alcune indicazioni utili in merito all’iscrizione e a dove trovare le informazioni che le riguardano.
Chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa ha l’obbligo di iscriversi al Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, che raccoglie la certificazione dei loro dati costitutivi.
Scopriamo dunque quali sono le indicazioni specifiche per le Start Up.
Registro Imprese
In Italia, il Registro delle Imprese o Registro Imprese è il pubblico registro informatico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni) che esercitano un’attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica.
Tale registro delle imprese è tenuto dalle camere di commercio italiane su base provinciale, interconnesse tramite la loro società di informatica, InfoCamere, ed è consultabile telematicamente sul sito ufficiale.
Le imprese registrate sono circa 6 milioni a Gennaio 2021.
In pratica il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione.
Il Registro Imprese può pertanto essere definito come l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge.
Le sezioni
Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da più sezioni speciali.
La sezione ordinaria comprende:
- società di persone e di capitali
- società cooperative
- consorzi con attività esterna e società consortili
- società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano
- gruppi europei di interesse economico
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli).
Una sezione speciale comprende le qualifiche di:
- impresa agricola (persone fisiche e persone giuridiche)
- piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto
- società semplice
- impresa artigiana (annotazione).
Esistono poi apposite sezioni speciali nelle quali è iscritta l’impresa in qualità di:
- start-up innovativa
- incubatore certificato
- pmi innovativa
- impresa sociale
- soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento e quello che vi è soggetto (legami di gruppo).
Registro Imprese e Start Up
Come abbiamo visto, dunque, le Start Up innovative sono incluse all’interno di una sezione apposita speciale del Registro.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo pure di capire a grandi linee cosa intendiamo per Start Up.
Le Start Up
Si tratta di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia (o in altro Paese membro dell’UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia), che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Finalità di una Start Up
Ovviamente, secondo quanto inteso dal legislatore, è fondamentale che le Start Up innovative abbiano le seguenti finalità:
- contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale
- creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione
- promuovere maggiore mobilità sociale
- attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero.
Requisiti per essere considerati una Start UP
Per poter rientrare all’interno dell’insieme relativo alle Start Up occorre possedere i seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi
- l’impresa deve essere residente in Italia, oppure in uno degli Stati dell’Unione Europea a condizione che abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili
- poi la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- infine, la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Iscrizione di una Start Up al Registro delle Imprese
Ma come ci si deve iscrivere al Registro delle Imprese se si è una Start Up?
Comunicazione Unica
A seguito della costituzione della società viene presentata, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.
La Comunicazione Unica permette di assolvere con un unico adempimento a tutte le formalità necessarie alla costituzione dell’impresa, in particolare:
- attribuzione del Codice Fiscale / Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate
- iscrizione nel Registro delle Imprese ed eventualmente all’Albo delle Imprese Artigiane
- adempimenti INPS ai fini previdenziali
- adempimenti INAIL ai fini assicurativi
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
A partire dal 20 luglio 2016 per costituire una startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata, in alternativa all’atto sottoscritto presso il notaio, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato sottoscritto con firma digitale dai contraenti.
Modalità per iscrizione al Registro
L’iscrizione al registro segue le modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:
- la domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
- l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese, e dell’imposta di bollo a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la circolare 16/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, opera anche per la domanda d’iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo e contestualmente la domanda d’iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio e dura non oltre il quinto anno d’iscrizione;
- inoltre l’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l’assolvimento dell’imposta di bollo e deidiritti di segreteria;
- poi si segnala l’importanza che sia compilato il campo relativo all’indirizzo del sito internet nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni previste dall’art. 25 comma 11 della legge;
- infine per l’impresa neo costituita, nonché per l’impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività.
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali.
Per l’ iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico “S1”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “32/START-UP ED INCUBATORI”.
Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l’informazione corrispondente. Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice 027.
Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.
Si allegherà l’autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.
Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico “S1” e nel modello “S”.
Si tratta di:
- data e luogo di costituzione
- nome e indirizzo del notaio
- sede principale ed eventuali sedi periferiche
- oggetto sociale
- elenco dei soci.
Vanno invece indicate nel modello “S1”, nel quadro “32/START-UP ED INCUBATORI” le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione.
Elenco delle Start Up
Per effettuare una ricerca relativa alla presenza di una Start UP nel Registro delle Imprese potete cliccare qui.
La guida
A questo link, infine, potete scaricare la guida per le Start Up presente sul Registro Imprese Nazionale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it