titolo VIn occasione del prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre, la circolare n. 40/2016 della Direzione centrale servizi elettorali del Ministero dell’Interno chiarisce le modalità di voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

 

Per garantire l’espressione del voto ai cittadini italiani temporaneamente all’estero (per un periodo di almeno tre mesi), il Ministero dell’Interno con la circolare n. 40 del 28 settembre ha approvato il modello da trasmettere al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure a mano anche da persona diversa dall’interessato, con il quale si esprime l’opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza.

 

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l’inserimento d’ufficio in elenco elettori dei residenti all’estero, con l’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un’unica consultazione – agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

 

La legge prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis). Peraltro, come già rappresentato con la circolare di questa Direzione Centrale n. 6/2016 in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile – in considerazione dell’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato – i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

 

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni. Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all’estero, si vorranno sensibilizzare a vista i comuni stessi affinché inseriscano nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

 

In allegato la Circolare e il modulo.