raccolta-rifiuti-reggio-calabria-consiglio-di-statoUna recente sentenza del Consiglio di Stato condanna il comune di Reggio Calabria per delle non conformità negli affidamenti destinati al servizio di raccolta rifiuti: ecco i fatti.


I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi congiunti dell’amministrazione comunale e della società Teknoservice riguardo all’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana“. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha condannato entrambe le parti al pagamento delle spese di lite, stabilite in 10.000 euro.

Svolgimento dei fatti

Il Comune di Reggio Calabria aveva indetto una gara a procedura ristretta per affidare l’appalto del servizio, dal valore complessivo di 118.000.000 milioni di euro, per una durata massima di 48 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi. L’amministrazione aveva assegnato l’appalto in un unico lotto, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le due società concorrenti, Teknoservice s.r.l. ed Ecologia Oggi s.p.a., avevano presentato le loro offerte, e il 20 agosto 2021, l’appalto era stato aggiudicato a Teknoservice. Tuttavia, Ecologia Oggi aveva impugnato questa decisione presentando un ricorso davanti al Tar, che il 29 dicembre 2021 aveva accolto il ricorso, respingendo l’opposizione presentata da Teknoservice.

In risposta a questa decisione, sia Teknoservice che il Comune di Reggio avevano presentato un appello al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, tuttavia, ha respinto gli appelli confermando la sentenza del Tar, ma con una motivazione diversa, ordinando una “rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta della Teknoservice”.

La motivazione del Consiglio di Stato

Nella sentenza di cinquantacinque pagine, il Consiglio di Stato ha evidenziato le scelte errate della commissione aggiudicatrice del Comune di Reggio Calabria e ha confermato la decisione del Tar. La sentenza afferma: “Correttamente il T.A.R. ha disposto l’aggiudicazione in favore della seconda classificata, Ecologia Oggi“.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, la critica avanzata da Ecologia Oggi nel ricorso di primo grado è stata ritenuta valida e esaustiva. “Non è fondato, in particolare, l’assunto in base al quale Ecologia oggi non avrebbe censurato nel ricorso di primo grado gli aspetti del giudizio di equivalenza. Dall’analisi dei motivi di ricorso formulati da Ecologia Oggi in primo grado emerge, che sono stati censurati tutti i passaggi logico-motivazionali del giudizio di equivalenza […] Il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante conteneva nel suo complesso ragioni di doglianza sufficientemente precise e specifiche su tutti i profili esaminati nel giudizio di equivalenza.”

La sentenza afferma pertanto inequivocabilmente la validità del ricorso di primo grado su tutti i fronti esaminati in tale contesto.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.