Il RUP può correggere l’attribuzione del punteggio operata dalla commissione di gara? La risposta la fornisce il Consiglio di Stato, sez. VI, con la Sentenza del 12.06.2017 n. 2865.
L’art. 84, primo comma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Vecchio Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede che: «quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento».
L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto dispone che: «il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti».
Nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l’attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, tanto in ragione della previsione generale contenuta nell’art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, che affida al responsabile unico del procedimento lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760).
Ne consegue che il RUP può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della commissione e della stazione appaltante.
Nell’ambito di una procedura di gara è occorso che a seguito dell’attività istruttoria posta in essere da un RUP, che le norme di disciplina della materia consentono, la stazione appaltante, con una propria decisione, ha eliminato il punteggio aggiuntivo assegnato dalla commissione ad uno dei concorrenti. Secondo il Giudice amministrativo tale operato risulta legittimo in quanto non si è trattata di una valutazione tecnica delle offerte ma dell’accertamento di un dato tecnico certo che ha condotto la stazione appaltante, nell’esercizio di propri potere, ad aggiudicare la gara non alla società che aveva fornito dati non veritieri ma all’altra concorrente.
In allegato il testo completo della Sentenza.