Il Consiglio di Stato fornisce un inquadramento generale della procedura di project financing e sulla soglia di sbarramento.
Project Financing e Soglia Sbarramento Appalti: una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato apre a nuove interpretazioni su questa tematica legata alle gare d’Appalto.
Al centro della vicenda un Comune che bandiva una procedura aperta retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione di servizi relativi alla gestione della piscina comunale.
La questione centrale si incentra sul diritto di prelazione che nell’ambito di una procedura di project financing la norma ordinariamente riconosce a favore del promotore.
Project Financing e Soglia Sbarramento Appalti
La causa si riferisce all’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici, applicabile, in quanto compatibile, anche ai servizi (art. 179, comma 3).
Esso stabilisce che:
“Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.”
Per i giudici la procedura di project financing individua due serie procedimentali:
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- la prima di selezione del progetto di pubblico interesse,
- la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, quest’ultima a sua volta distinta nelle subfasi di
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- individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione.
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La fase di individuazione del promotore è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, poichè mira alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore.
Quanto “soglia di sbarramento”, si rappresenta con la previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate.
Dunque l’offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all’aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell’offerta economica, in quanto “qualitativamente inadeguata”.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it