PVC notificaIn applicazione dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992, il processo verbale di constatazione può essere depositato per la prima volta nel giudizio di appello quale mezzo di prova a corredo dell’avviso di accertamento, purché esso sia prodotto entro il termine di venti giorni liberi prima rispetto alla data dell’udienza di trattazione. È questo il principio che si ricava dalla ordinanza della Cassazione n. 9346 del 9 maggio 2016.

 

Il giudizio di merito

 

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento unificato per i recuperi di Iva, Irpeg e Irap, relativi all’anno d’imposta 2003. I giudici della Commissione tributaria provinciale accoglievano il ricorso della società ritenendo sussistente il difetto di prova della pretesa impositiva, poiché l’ufficio non aveva depositato in giudizio il processo verbale di constatazione (Pvc) richiamato nell’atto impositivo o, comunque, altra documentazione probatoria idonea. Successivamente, i giudici del gravame confermavano la sentenza di primo grado. In aggiunta ai motivi rilevati in primo grado, ritenevano che la produzione del Pvc in appello da parte dell’ufficio fosse da considerare inammissibile, in quanto irrituale e tardiva, in violazione dell’articolo 58, comma 1, Dlgs 546/1992.

 

La pronuncia della Cassazione

 

Avverso quest’ultima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso di cassazione, eccependo, fra i motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992, avendo i giudici ritenuto, contrariamente a quanto previsto espressamente dal comma 2, che la produzione del processo verbale di constatazione effettuata in grado di appello fosse da ritenere comunque tardiva e inammissibile.

 

I giudici di legittimità, accogliendo il motivo principale di ricorso dell’Agenzia, hanno cassato con rinvio ad altra sezione della Ctr la pronuncia impugnata. La Cassazione ha chiarito che l’articolo 58, comma 2, Dlgs 546/1992, permette la produzione in appello di qualsiasi documento, sempreché il suo deposito sia curato entro il termine di cui all’articolo 32 del medesimo decreto (applicabile al giudizio di appello, in virtù del rinvio operato dall’articolo 61), ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione.

 

La preclusione della produzione di nuove prove in appello è invece prevista nel solo caso di fonti di prova diverse dai documenti ai sensi del disposto di cui al precedente comma 1. In conclusione, per il Collegio supremo, il Pvc è da ritenere documento nuovo producibile senza alcuna preclusione anche nel giudizio di appello, a condizione che sia ritualmente e tempestivamente depositato in giudizio.

 

Osservazioni

 

L’articolo 58, comma 1, Dlgs 546/1992, dispone, in via generale, il divieto di produzione di nuove prove in appello, fatti salvi i casi in cui il giudice le ritenga necessarie per la decisione o la parte abbia dimostrato di non averle potute produrre in precedenza per cause a essa non imputabili. Il secondo comma, invece, stabilisce che, in appello, è fatta sempre salva la possibilità di produrre nuovi documenti. Quest’ultimo comma, dunque, senza alcuna restrizione e con disposizione autonoma, rispetto a quella che, nel comma precedente, sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova, consente alle parti di produrre nel giudizio di appello qualsiasi documento.

 

Fra quelli contemplati dal secondo comma rientra certamente il Pvc depositato per la prima volta unitamente all’atto di appello nel giudizio di gravame (ex multis si richiamano le pronunce di Cassazione 22776/2015 e 19756/2014). L’unico limite è costituito dal termine di decadenza per il deposito dei documenti previsto dalla normativa processuale che, nel giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, viene a coincidere con il ventesimo giorno libero antecedente alla data dell’udienza di trattazione (a tal proposito, nel calcolo dei “giorni liberi” non vanno computati né il dies a quo né il dies ad quem).

 

Si ricorda, infine, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nella nozione di documento “nuovo” producibile in appello, debba essere ricompreso anche il Pvc non valutato in precedenza dai giudici della Commissione tributaria provinciale, poiché depositato in ritardo (ossia oltre i venti giorni liberi prima dell’udienza), purché risulti comunque acquisito agli atti di causa del giudizio di gravame. A tal proposito risulta consolidato il seguente principio di diritto: “la tardiva allegazione di un documento in primo grado per inosservanza del termine di legge, non si traduce nella definitiva perdita della possibilità di avvalersi del documento medesimo, rimanendo salva la facoltà di depositarlo nel processo di secondo grado ovvero, se il documento stesso sia ormai acquisito al fascicolo processuale in dipendenza di detta precedente irrituale produzione, d’invocarlo a corredo dei motivi dell’appello, con implicita produzione di esso” (cfr Cassazione, 17940/2012 e, da ultimo, 3661/2015).