Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio è stata pubblicata l’ordinanza n. 344 del Dipartimento della Protezione civile, che in attuazione dell’articolo 11 del D.L. n. 39/2009, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l’annualità 2015. Nell’ordinanza n. 344 del 9 maggio 2016 si stabilisce che potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonchè le opere infrastrutturali individuate dall’analisi della Condizione limite per l’emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all’infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l’interferenza con essa. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari o superiore alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all’art. 3 comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla commissione tecnica. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell’art. 5, nonchè delle eventuali analisi di cui all’art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un’unione o associazione di comuni.
Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi. Le regioni informano la commissione tecnica di cui all’art. 5, comma 7, sull’avanzamento degli studi. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all’art. 18, ne danno comunicazione alla commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. La commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all’art. 18, trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l’esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le regioni, acquisito il parere della commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, nonchè le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.