Un approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti analizza le prerogative della commissione di gara nella rivalutazione delle offerte tecniche.
Nell’ambito della disciplina giuridica sugli appalti pubblici, il ruolo della Commissione di gara assume centralità nella valutazione delle offerte, in un’ottica di trasparenza e rispetto dei principi di imparzialità e par condicio. Con il recente Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 36/2023, emergono nuove disposizioni e chiarimenti interpretativi riguardanti la possibilità di rivalutazione delle offerte tecniche, soprattutto nelle fasi cruciali delle procedure concorsuali.
Il quesito sull’ammissibilità della rivalutazione tecnica post-apertura delle offerte economiche
Un recente quesito, identificato con il codice 2951 e risolto dal Servizio Supporto Giuridico, ha posto l’attenzione sul potere di riesame della Commissione di gara relativamente alle offerte tecniche, articolando la questione in due fasi distinte:
- È possibile una nuova valutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche, se non vi sono irregolarità manifeste o errori di calcolo?
- Prima dell’apertura delle offerte economiche, la Commissione può riesaminare i giudizi tecnici autonomamente?
La giurisprudenza formatasi attorno al previgente Codice dei Contratti ha stabilito che la Commissione possiede un potere limitato di correzione degli errori materiali e di calcolo, da esercitarsi entro limiti rigidi e fino all’approvazione definitiva dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante. Con il nuovo codice, questo potere di revisione è ulteriormente chiarito e delimitato.
Rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche: il divieto di riesame
In riferimento al primo quesito, la normativa attuale e le interpretazioni giurisprudenziali confermano che non è consentita una nuova valutazione delle offerte tecniche a seguito dell’apertura delle offerte economiche. Tale divieto risulta essere espressione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità, oltre che della necessità di garantire la par condicio tra i concorrenti. Conoscere l’offerta economica potrebbe, infatti, influenzare in maniera indebita il giudizio tecnico, andando a compromettere l’obiettività del processo di valutazione.
L’eccezione a questo divieto si limita esclusivamente alla correzione di errori materiali o di calcolo. Tali errori, rilevati successivamente, non devono influire sul giudizio sostanziale e richiedono una motivazione accurata per essere rettificati. Un caso esemplare in cui la Commissione può intervenire è l’annullamento della prima aggiudicazione ex art. 93, co. 6, del d.lgs. 36/2023, qualora emergano errori formali tali da giustificare una nuova determinazione, purché tale azione non pregiudichi i principi di trasparenza e parità di trattamento.
La rivalutazione delle offerte tecniche prima dell’apertura delle offerte economiche: limiti e modalità
Diversamente, per quanto concerne la rivalutazione delle offerte tecniche nella fase antecedente all’apertura delle offerte economiche, la normativa risulta più flessibile. È ammesso il riesame dei giudizi tecnici, a condizione che la Commissione non abbia ancora proceduto alla valutazione economica e che sussistano motivazioni chiare e circostanziate a supporto di tale decisione. La ratio di questa possibilità risiede nella volontà di garantire che le offerte tecniche siano valutate in modo completo e accurato, evitando che eventuali errori o omissioni influiscano negativamente sull’esito della gara.
L’autonomia della Commissione di gara nella rivalutazione delle offerte tecniche deve tuttavia rispettare rigorosi criteri di trasparenza. L’eventuale riesame deve essere accompagnato da una motivazione dettagliata, atta a giustificare l’intervento correttivo e a chiarire le ragioni per cui si ritiene necessario procedere in tal senso. Tale trasparenza è funzionale non solo al controllo di legittimità dell’operato della Commissione, ma anche alla tutela dei diritti dei partecipanti alla gara, i quali devono poter comprendere le dinamiche sottostanti le valutazioni tecniche.
Le implicazioni giuridiche del principio di imparzialità e trasparenza nelle valutazioni della Commissione
Il divieto di riesame successivo all’apertura delle offerte economiche si configura come un meccanismo di tutela volto a preservare l’integrità del processo di gara. Questo divieto si radica nel principio di imparzialità, obbligando la Commissione a basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite nelle offerte tecniche per formulare il proprio giudizio, senza alcuna influenza derivante dall’aspetto economico.
In sede di riesame delle offerte tecniche nella fase preliminare, l’obbligo di motivazione rappresenta un importante corollario dei principi di trasparenza e imparzialità. Esso costituisce, infatti, uno strumento di garanzia che consente alle parti interessate di comprendere le ragioni alla base delle decisioni della Commissione, contribuendo così a instaurare un rapporto di fiducia verso la Pubblica Amministrazione e le sue procedure.
Conclusioni
Le recenti interpretazioni offerte dal Servizio Supporto Giuridico, in conformità con il d.lgs. 36/2023, chiariscono e delineano con precisione i confini entro cui la Commissione di gara può esercitare il proprio potere di valutazione e riesame delle offerte tecniche. Il rispetto delle disposizioni normative in tema di rivalutazione è essenziale per garantire l’imparzialità e la correttezza delle procedure concorsuali, riducendo il rischio di contenziosi e di contestazioni da parte dei concorrenti.
Queste disposizioni assumono particolare rilievo nell’attuale contesto giuridico, poiché rispondono all’esigenza di garantire la correttezza delle procedure pubbliche, salvaguardando al contempo l’integrità del sistema degli appalti e rafforzando la fiducia degli operatori economici nel sistema di assegnazione dei contratti pubblici.
L’aggiornamento normativo rappresenta dunque un passo importante nella direzione di una maggiore certezza del diritto e di una gestione più efficiente e trasparente delle risorse pubbliche, auspicando che tali innovazioni possano contribuire alla costruzione di un sistema di contrattazione pubblica sempre più equo e affidabile.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)