A partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese, salvo alcune eccezioni, dovranno sottoscrivere polizze contro eventi catastrofali. Tuttavia, il sistema di indennizzo non è uniforme per tutti.


Infatti, per coperture fino a 30 milioni di euro, i contratti possono stabilire a carico dell’assicurato una quota scoperta fino al 15% del danno. Diversamente, per importi superiori a tale soglia (dunque per le grandi aziende), l’entità della parte di danno che resta a carico dell’impresa è demandata alla contrattazione tra le parti.

Le nuove polizze contro eventi catastrofali per le imprese

Queste disposizioni sono contenute nel decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025. Il provvedimento stabilisce i criteri operativi per l’attuazione dell’obbligo assicurativo sui rischi catastrofali per le aziende, come disciplinato dalla legge di bilancio 2024 (n. 213/2023). Sebbene l’entrata in vigore del decreto sia fissata per il 14 marzo 2025, l’obbligo di sottoscrizione scatterà il 31 marzo successivo.

La misura è finalizzata a garantire una maggiore tutela per le imprese italiane nei confronti dei danni derivanti da calamità naturali. A tal proposito, la Sace spa, società controllata dal MEF, conformemente a quanto stabilito dal co. 101 dell’art. 1 della legge di bilancio, avrà il compito di fornire una garanzia a favore delle compagnie assicurative e di riassicurazione operanti in Italia nel settore delle polizze per rischi catastrofali. Tale garanzia, rilasciata in forma di riassicurazione a condizioni di mercato, coprirà fino al 50% degli indennizzi erogati dalle compagnie assicurative alle imprese italiane colpite da calamità naturali, per un importo massimo complessivo di 5 miliardi di euro nel 2025.

Ambito di applicazione e imprese soggette all’obbligo

L’obbligo riguarda:

  • tutte le imprese con sede legale in Italia;
  • le imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Le aziende devono stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza che copra i danni ai beni indicati nell’art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sono escluse dall’obbligo:

  • le imprese agricole (art. 2135 c.c.), coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni meteoclimatici;
  • le imprese con beni immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie

L’obbligo si estende anche alle imprese che detengono i beni in leasing, locazione o comodato.

Le polizze devono garantire la protezione di tutte le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, ovvero:

  • terreni: fondi e porzioni di suolo con diverse caratteristiche geografiche;
  • fabbricati: edifici, impianti fissi, opere murarie e di finitura, impianti idrici, elettrici, termici e di comunicazione, ascensori e strutture di pertinenza;
  • impianti e macchinari: macchinari industriali, dispositivi elettronici, sistemi di produzione;
  • attrezzature industriali e commerciali: utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.

Sono esclusi dall’obbligo i veicoli aziendali già coperti da polizze specifiche.

Eventi naturali coperti dalle polizze

Le polizze dovranno prevedere la copertura per le seguenti tipologie di disastri naturali:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni: se si verificano più episodi entro un intervallo di 72 ore, questi saranno considerati come un unico evento;
  • sismi: movimenti improvvisi della crosta terrestre causati da fenomeni geologici, purché le aree in cui si trovano i beni assicurati siano ufficialmente riconosciute tra le zone colpite dal sisma dall’INGV;
  • frane: cedimenti del terreno, distacchi di masse rocciose o scivolamenti di detriti lungo pendii o rilievi montuosi.

Non sono invece indennizzabili:

  • i danni causati dal comportamento umano o a terzi;
  • i danni derivanti da guerre, terrorismo, sabotaggi, disordini civili;
  • i danni provocati da contaminazioni nucleari o chimiche;
  • i danni indiretti, come la perdita di produttività (business interruption), salvo copertura aggiuntiva.

Premi assicurativi, massimali e soglie di indennizzo

Il premio assicurativo è calcolato in base a:

  • ubicazione e vulnerabilità dei beni assicurati;
  • serie storiche di eventi catastrofali e mappe di rischio;
  • modelli predittivi sull’evoluzione dei rischi nel tempo.

Il provvedimento introduce limiti specifici per gli indennizzi parametrati in base alla somma assicurata. Ad esempio, per coperture fino a un milione di euro, il rimborso non potrà superare l’importo assicurato. Percentuali di indennizzo variabili sono previste per fasce di copertura superiori.

Secondo quanto previsto dal decreto del MEF, i contratti assicurativi dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (ossia entro il 28 marzo 2025) per quanto riguarda le nuove sottoscrizioni. Per le polizze già attive, secondo l’art. 11, co. 2, del d.m. 18/2025, esse devono essere adeguate al primo rinnovo o quietanzamento utile. Se non conformi alla normativa, dovranno essere sostituite o integrate con appendici aggiuntive.

Condizioni per l’indennizzo

I contratti di assicurazione possono stabilire tetti massimi di risarcimento nel rispetto delle seguenti regole:

  • per somme assicurate fino a un milione di euro, il risarcimento massimo corrisponde alla somma assicurata;
  • per coperture comprese tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per le coperture superiori a 30 milioni di euro, la definizione dei massimali è lasciata alla libera trattativa tra le parti.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa relativa ai terreni, essa sarà prestata con la formula “a primo rischio assoluto”, ossia fino a concorrenza del massimale pattuito, in proporzione alla superficie del terreno oggetto dell’assicurazione.

I contratti stipulati in forma collettiva, anche attraverso convenzioni, dovranno prevedere la suddivisione in classi di rischio, a ciascuna delle quali sarà associata l’applicazione di massimali differenziati, calibrati sulle specifiche esigenze di protezione.