piattaforma social bonusÈ finalmente disponibile la piattaforma per richiedere il Social Bonus, il contributo per gli enti del terzo settore.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato il via alla piattaforma per richiedere il Social Bonus, previsto dall’art.81 del Codice del Terzo Settore.

Si tratta di un credito d’imposta indirizzato agli enti del terzo settore.

Vediamo cos’è nello specifico e come funziona la piattaforma.

Cos’è il Social Bonus

Il Social Bonus è un credito d’imposta, ideato per sostenere il recupero d’immobili inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità.
Possono beneficiare del contributo:

  • Le persone fisiche;
  • Gli Enti che non svolgono attività commerciali;
  • Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Il bonus può essere erogato con percentuali che variano dal 50% al 65%, a seconda della categoria che ne fa richiesta. Più nello specifico:

  • Persone fisiche: credito d’imposta del 65% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
  • Enti: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
  • Aziende: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 5 per mille dei ricavi annui.

Gli interventi ammessi devono essere finalizzati ad assicurare il riutilizzo degli immobili e dovranno essere funzionali allo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, con modalità no-profit.

Tra gli interventi approvati, troviamo la manutenzione ordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria.

Social Bonus: come funziona la piattaforma

Le istanze, per ottenere il Bonus, devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, mediante la piattaforma adibita.
Per accedervi, occorrerà andare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, compilare il form disponibile e allegare la modulistica richiesta.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, attraverso il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la donazione.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it