Il mese di marzo 2023 rappresenta un mese che, oltre alle consueta prassi, riserva alcune interessanti novità sulle pensioni: a illustrarle è un recente messaggio dell’INPS.
In arrivo il pagamento delle pensioni di marzo 2023, con l’aumento per gli importi dell’accredito INPS grazie alla rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio e ai relativi arretrati.
Scopriamo dunque quali sono le date di pagamento e quali sono le novità previste nelle procedure di accredito per il mese che sta per arrivare.
La data di pagamento delle pensioni per il mese di marzo 2023
Si comunica che per il mese di marzo 2023 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo per i pagamenti accreditati presso Poste italiane e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli Istituti di credito.
Rivalutazione delle pensioni per il 2023
In attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2023, l’INPS aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).
A seguito dell’approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’articolo 1, comma 309.
L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.
Maggiori informazioni sulla rivalutazione delle pensioni sono disponibili in questo articolo.
IRPEF a titolo di acconto – addizionali regionali e comunali
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022.
Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Conguaglio anno di imposta 2022
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici (sostituiti), ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del d.p.r. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di queste operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, si applicano a decorrere dal rateo di marzo 2023.
Per quanto riguarda nello specifico i conguagli a debito, le modalità di recupero su pensioni erogate da questo Istituto sono attuate secondo le modalità di seguito indicate.
Redditi sotto i 18mila euro
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. Ciò ai sensi dell’articolo 38, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto questa modalità agevolata di effettuazione del conguaglio fiscale per cui, in presenza delle previste condizioni, le imposte dovute sono prelevate dall’INPS quale sostituto d’imposta in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio, in deroga alla regola generale prevista dall’articolo 23, comma 3.
Redditi sopra i 18mila euro
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta risulta invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti risultino pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito si trattiene sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it