pagamenti-spese-condominio-cassazioneSpese di condominio: secondo la Cassazione si possono effettuare i pagamenti direttamente al fornitore, dando la possibilità al singolo condòmino di regolare i propri debiti senza coinvolgere l’amministratore.


La Corte di Cassazione ha chiarito questi aspetti con l’ordinanza n. 34220 del 6 dicembre 2023, fornendo orientamenti importanti sulla gestione dei pagamenti condominiali. Nel caso specifico citato nell’articolo, un’impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il condominio per il saldo dovuto e aveva notificato il precetto ai condòmini indicati come morosi dall’amministratore.

Tuttavia, il tribunale aveva dichiarato inefficaci gli atti di precetto per la parte eccedente la rispettiva quota di partecipazione al condominio, condannando la società a restituire la differenza incassata.

Pagamenti spese di condominio: le indicazioni della Cassazione

Secondo i giudici cassazionisti si  può effettuare il pagamento direttamente al fornitore, dando la possibilità al singolo condòmino di regolare i propri debiti senza coinvolgere l’amministratore. Tuttavia, questa scelta comporta alcuni rischi.

Morosità dei condòmini

Ad esempio, se il creditore del condominio non riesce a recuperare l’eventuale credito residuo dai condòmini morosi, è possibile che questi ultimi vengano chiamati nuovamente a contribuire alla spesa. Questa situazione è disciplinata dall’art. 63 disp. att. cc, che stabilisce l’obbligo per il creditore di rivolgersi in prima battuta ai condòmini in mora.

L’espressione “condòmini morosi” indica coloro che non hanno versato né all’amministratore né al terzo creditore la loro quota dell’obbligazione condominiale, mentre “condòmini in regola con i pagamenti” sono quelli che hanno estinto la propria quota mediante pagamento diretto al creditore o all’amministratore. La comunicazione dell’amministratore al creditore dei dati dei morosi consente di imputare il pagamento effettuato da quest’ultimo all’estinzione delle sole quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito, lasciando insolute le quote di coloro che non hanno versato i contributi dovuti.

È importante sottolineare che nel caso in cui un condòmino decida di saldare direttamente il debito, l’importo dovuto non deve limitarsi alla quota millesimale del moroso sull’importo residuo dell’obbligazione di cui al titolo esecutivo. Al contrario, il pagamento deve coprire l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale, detratto quanto eventualmente già versato all’amministratore.

Le conlusioni dei giudici

La Cassazione ha concluso che questa procedura assicura un equilibrato compromesso tra l’interesse del creditore del condominio e la tutela dei condòmini diligenti che hanno adempiuto alle proprie obbligazioni. La possibilità di pagare direttamente al creditore la quota condominiale e di ottenere l’imputazione di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore, con la comunicazione prevista dall’art. 63, comma 1, disp. att. cc, consente ai condòmini diligenti di evitare responsabilità per importi superiori a quelli dovuti, limitando l’azione sussidiaria di garanzia prevista dal secondo comma dello stesso articolo al preventivo esame dei condòmini morosi.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l’onere di preventiva escussione dei condòmini morosi riguarda l’intero importo della loro morosità, respingendo la tesi che la responsabilità dovrebbe limitarsi alla quota millesimale in relazione all’importo residuo dell’obbligazione originaria. L’eccezione relativa all’annullamento della deliberazione dell’assemblea che approvava la spesa straordinaria e i criteri della sua ripartizione è stata respinta, sottolineando che la questione della ripartizione spetta ai rapporti interni tra i condòmini e non può pregiudicare il diritto del creditore munito di un titolo esecutivo.

Il testo della Sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it