Il Consiglio di Stato ha emesso una recente sentenza che delinea in modo dettagliato l’onere della prova in materia di domande di sanatoria per abusi edilizi.
La sentenza si basa sul caso di un cittadino che ha presentato ricorso contro i dinieghi di condono relativi a due unità residenziali.
I provvedimenti di diniego avevano respinto la richiesta di sanatoria, affermando la mancanza di prove riguardo alla data di completamento dell’opera entro il termine legale e il superamento della volumetria condonabile di 300 metri cubi.
Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, aveva respinto il ricorso sottolineando la mancanza di prove fornite dall’interessato sulla conclusione dei lavori entro la data limite.
A questo punto il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza basandosi su due motivi principali:
- un’errata valutazione delle prove e dei documenti presentati
- un errore procedurale con la mancata considerazione del TAR su un punto critico della controversia.
Onere della prova nella sanatoria di abusi edilizi, il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi dell’appello, confermando il principio consolidato che l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per la sanatoria grava sul richiedente. La sentenza stabilisce che solo il privato può fornire prove inconfutabili dell’epoca di realizzazione dell’abuso, mentre l’amministrazione è limitata nella sua capacità di accertare la situazione sul territorio.
La sentenza rileva che un eventuale fotogramma aereo non è sufficiente a contraddire il diniego della sanatoria, in quanto l’interessato non ha fornito prove idonee a smentire la documentazione ufficiale del comune.
Pertanto i giudici hanno confermato la legittimità del diniego della sanatoria, sostenendo che la mancata realizzazione delle opere entro il termine legale costituisce di per sé una circostanza impeditiva al condono. Inoltre, l’appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il condono in base alla legge regionale applicabile.
Il testo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it