offerta economica illegibileOfferta economica illeggibile: è applicabile il soccorso istruttorio? La questione riguarda l’inapplicabilità al caso di specie dell’istituto del soccorso istruttorio, trattandosi di aspetti integrativi concernenti l’offerta presentata dalla ricorrente.

 


 

Nell’ipotesi di documento di offerta illeggibile e comunque incompleto di elementi essenziali, la regula iuris è quella secondo cui

 

«la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita’ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».

L’art. 16.3 del disciplinare di gara a pena di esclusione imponeva che l’offerta economica dovesse essere compilata e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti del raggruppamento, precisazione, tra l’altro, meramente iterativa del più generale principio di sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente per la partecipazione ad una gara pubblica, trattandosi di elemento essenziale; inoltre, l’offerta doveva contenere, sempre a pena di esclusione, la stima degli oneri di sicurezza, nonché l’indicazione di cui ai punti a/e dell’art.16.3 del disciplinare. Va rilevato che tutti i richiamati elementi avrebbero dovuto essere espressi e contenuti in un modello allegato alla lex specialis, denominato “allegato 14”, che è esattamente quello utilizzato da parte ricorrente per partecipare alla gara (cfr. allegato 8 al ricorso introduttivo).

 

Rileva il Collegio che dei sette file inviati come “plico contenente l’offerta, i primi sei erano costituiti da: 1.analisi prezzi; 2. imposta di bollo; 3. computo metrico estimativo; 4. cronoprogramma; 5. dichiarazione ex art.87, co.2 d.lgs. 163/2006; 6. elenco prezzi (cfr. pagina 4 della memoria di parte ricorrente depositata in data 9 gennaio 2017), tutti regolarmente trasmessi e consultati; il settimo, ossia il Modello dichiarazione economica, da redigersi sull’allegato 14, e risultato illeggibile, reca in sé l’offerta in senso proprio, contenendo, oltre alle indicazioni di cui ai punti a/e dell’art.16.3 del disciplinare, il ribasso percentuale, i costi di sicurezza interni e l’offerta tempo; in altri termini, il modello in esame costituisce l’indefettibile dichiarazione negoziale di offerta, elemento indispensabile per la legittima partecipazione alla gara, la cui non intellegibilità, anche dal punto di vista della mancata possibilità di verificarne la sottoscrizione, non poteva che determinare la commissione ad escludere la ricorrente.

 

In allegato la Sentenza del TAR Napoli, del 30.01.2017 n. 641.