Lavoro al pc: come applicare correttamente l’obbligo aziendale di concedere interruzioni e pause ai propri dipendenti in caso di attività continuativa al videoterminale.
L’ICT è parte integrante della vita professionale e l’uso dei computer in azienda è la normalità, non solo nelle imprese del settore IT. Una pervasività alla quale non fa del tutto seguito un’adeguata attenzione agli obblighi di legge volti a garantire la salute sul lavoro nel caso in cui i dipendenti aziendali utilizzino il videoterminale per il proprio lavoro. Inizialmente, a regolamentare questo tipo di attività era l’art. 54 del d.lgs. 626/94 della contrattazione collettiva (obbligo di concedere al lavoratore una interruzione nel caso dilavoro continuato davanti allo schermo, in assenza di una disposizione contrattuale).
Oggi è invece in vigore il dlgs 81/2008 in attuazione all’articolo 1 della legge 123/2007: per scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa tramite videoterminali, vige l’obbligo per il datore di lavoro di tutelare i dipendenti con misure ad hoc e con interruzioni di un quarto d’ora ogni due ore (sempre mediante pause o cambiamento di attività di lavoro). In generale, qualora svolgono attività per quattro ore consecutive, agli impiegati spetta di diritto interruzione che può essere esplicata tramitepause o mediante cambiamento di attività. Per ogni centoventi minuti (2 ore) continuativi davanti al computer il lavoratore deve godere di quindici minuti di interruzione: se si raggiunge un accordo aziendale anche con una pausa, o comunque di un intervallo di tempo per “staccare” e rilassare la vista.
In caso di diverse necessità personali, il lavoratore può, presentando apposito certificato medico, richiedere al datore di lavoro di stabilire temporaneamente a livello individuale diverse modalità e durata delle interruzioni.
Da precisare che tale obbligo deve essere osservato per preservare la salute sul lavoro dei dipendenti, godendone a questo unico scopo. E’ dunque vietata la cumulabilità delle pause, magari per entrare dopo o uscire prima dal lavoro. Allo stesso modo, la pausa deve essere integrata nell‘orario di lavoro e quindi non può essere riassorbita all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. Infine il datore di lavoro non deve considerare pause i tempi di attesa davanti al pc: aspettare una risposta dal sistema elettronico è considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro, non potendo il lavoratore abbandonare il posto di lavoro.