In questo articolo odierno vi proponiamo una rassegna sintetica su alcune tra le più importanti norme di sicurezza per gli impianti sportivi in Italia.
Infatti, anche a causa del Covid, la normativa di questo tipo è stata rivista, aggiornando quella finora applicata in questo ambito.
Ricordiamo che la gestione della sicurezza di un impianto sportivo è un processo di azioni e comportamenti rivolti a garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva sia nelle fasi di allenamento sia in quelle di competizione e manifestazione sportiva.
Ecco dunque alcune indicazioni utili sull’argomento.
Norme di Sicurezza Impianti Sportivi
Questo processo ovviamente risponde a tutta una serie di regole normativa che qui di seguito andremo ad analizzare.
Il Decreto Ministeriale 18.03.1996
La gestione della sicurezza di un impianto sportivo da quanto definito dal decreto ministeriale del 18/03/1996 l’impianto sportivo riguarda l’insieme di uno o più spazi destinati a un’attività sportiva o più attività sportive.
Secondo quanto indicato in questo decreto vengono definite in particolare due figure che si devono occupare della sicurezza di questi spazi:
- Titolare impianto
Il titolare dell’impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. - Responsabile della Sicurezza
Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
Il Responsabile della Sicurezza (sia esso il titolare dell’impianto o la persona da lui delegata) dovrà provvedere:
- ad osservare le prescrizioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui avesse lavoratori dipendenti o assimilati;
- a munirsi della licenza di esercizio per il pubblico spettacolo se organizza all’interno dello stesso eventi o manifestazioni agonistiche o di altro genere.
D. Lgs. 81/2008
Secondo questo decreto legislativo, Il Titolare dell’impianto sportivo è obbligato, in veste di datore di lavoro ai
sensi ad elaborare il dVR (documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi di legge.
Inoltre dovrà acquisire dal proprietario dell’impianto, che nella maggior parte dei casi risulta essere il Comune o la Provincia di appartenenza, la seguente documentazione:
- Piano di Emergenza/Evacuazione e relativa planimetria
- Agibilità dell’impianto sportivo
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività ai fini antincendio
- Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico- sanitario, idrico- antincendio, termico.
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività;
- Registro dei controlli periodici;
- Eventuali altri permessi in relazione ad altri tipi di attività svolti all’interno della struttura sportiva quali bar, ristorazione, attività commerciali, ecc.
La circolare del 31/01/2013
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato al 31 giugno di ogni anno la data ultima per l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Da questa data l’autocertificazione non è più valida e il datore di lavoro deve predisporre il dVR mediante le procedure standardizzate
L’aggiornamento del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
L’ultimo aggiornamento sulla materia riguardante la materia delle norme di sicurezza per gli impianti sportivi è arrivata grazie al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Il decreto dà attuazione all’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 3 aprile 2021.
All’art.4, si parla nello specifico dell’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sicurezza, nonché tutti gli interventi necessari per riqualificare le infrastrutture sportive.
Documento di fattibilità
In primo luogo si dovrà predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il documento vale come progetto di fattibilità tecnica ed economica, (articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto), corredato di un piano economico-finanziario, con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali:
- può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
- e può inoltre prevedere il pieno esaurimento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana.
Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può:
- prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse;
- può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le novità dettate dal Covid
Infine in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
Questo accordo vale anche per gli ambienti e gli impianti sportivi.
L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Diverse tipologie di misure di contenimento del rischio in era Covid
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive. I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
- individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori
sportivi.
A questo link potete consultare il testo completo di queste linee guida.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice