Il Mercato elettronico della PA (MEPA) è una opportunità ormai consolidata anche per le imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la PA: cosa cambia con gli ultimi aggiornamenti?
Comuni, Asl e Ministeri comprano computer, stampanti e cellulari sul MePa, il Mercato Elettronico della PA. Si tratta di un mercato digitale, una sorta di eBay, in cui le amministrazioni possono acquistare i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
Sono oltre 2 miliardi di euro le transazioni effettuate a livello nazionale e più di 55 mila le imprese iscritte. Sempre maggiore il numero di aziende che ricorre al MePA per il proprio business e per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno organizzare un focus di approfondimento sul modello di funzionamento, sui vantaggi e risultati dei bandi con un taglio operativo e dimostrazioni concrete di possibili acquisti in rete.
Quali cambiamenti sono stati apportati alla piattaforma?
Nello specifico, sono state modificate le regole di applicazione dei criteri per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte per le gare al prezzo più basso. In considerazione del fatto che le norme introdotte dal D.lgs. n. 56/2017 si applicano a decorrere dal 20 maggio u.s.:
- per tutte le procedure di gara da aggiudicare al prezzo più basso (RdO MEPA, Appalti Specifici di Accordi Quadro e del Sistema Dinamico di Acquisizione, Gare ASP) pubblicate fino al 19 maggio u.s., il Sistema, in base all’esito del criterio sorteggiato, effettua il calcolo dell’anomalia e ne rende disponibile l’esito in base alle regole vigenti prima dell’entrata in vigore del correttivo al codice degli appalti.
- per le sole iniziative pubblicate a partire dalla data di entrata in vigore del correttivo (20 maggio u.s.), il sistema per l’esecuzione del sorteggio del criterio relativo al calcolo della soglia dell’anomalia, in adeguamento alla nuova normativa, considererà come numero minimo necessario 5 offerte valide (per almeno un lotto). Sono in corso di revisione gli algoritmi di calcolo della soglia di anomalia. Pertanto, fino a nuova comunicazione, su tutte le gare pubblicate a partire dal 20 maggio u.s. le Stazioni appaltanti che apriranno le offerte economiche non dovranno tenere in considerazione i calcoli effettuati dal Sistema ma dovranno procedere autonomamente al calcolo della soglia di anomalia in base al criterio sorteggiato attraverso il Sistema.
Oltre all’ampliamento delle aree merceologiche previste da alcuni bandi, sono state introdotte recentemente, per tutte le iniziative del Sistema dinamico di acquisizione, alcune precisazioni, pubblicate nella documentazione dei Bandi istitutivi.
La prima precisazione concerne le modalità di partecipazione agli Appalti specifici da parte degli operatori economici, e in particolare di quegli operatori che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese, comprendendo anche i consorzi stabili. La regola che sarà applicata, con il procedimento di ammissione a regime, prevede che l’operatore economico, che non sia già stato ammesso al Bando istitutivo al momento dell’invio della lettera d’invito da parte di un’Amministrazione, non potrà partecipare al relativo Appalto specifico in nessuna forma, neanche consorziata o raggruppata. La stessa regola si applica in caso di avvalimento.
I fornitori, in fase di formulazione dell’offerta economica dovranno inserire un valore al netto degli oneri di sicurezza. Il sistema provvederà a creare un file di offerta dell’operatore economico contenente dette informazioni.
Sono, inoltre, state disciplinate le modalità di ammissione al Sistema dinamico dei Consorzi fra società cooperative, dei Consorzi stabili e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica e le relative imprese consorziate / retiste.
Ulteriore novità è l’attivazione della categoria «anagrafica degli immobili»: si intende un insieme di attività quali l’acquisizione, l’aggiornamento di dati, il rilievo, il censimento e la restituzione grafica delle informazioni per una puntuale conoscenza degli elementi dell’edificio, ai fini di una accurata pianificazione e gestione delle attività manutentive e/o altre finalità definite dall’amministrazione.
La pubblica amministrazione dovrà fornire in modo dettagliato una serie di informazioni obbligatorie, con particolare riguardo alle caratteristiche fisiche e prestazionali e allo stato di conservazione, per consentire una adeguata valutazione di ogni componente compilando i campi predisposti a sistema.
Passando alla fase di predisposizione di un Appalto specifico, la novità è relativa all’innalzamento del limite attualmente previsto del punteggio tecnico complessivo da attribuire nell’Appalto specifico tramite criteri non definiti da Consip e non previsti sulla piattaforma di e-procurement, ma definiti e disciplinati in autonomia dall’Amministrazione.
In particolare, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi tecnici discrezionali e/o tabellari, non presenti sulla piattaforma e indicati dalla stazione appaltante, non potranno superare complessivamente il 20% del punteggio tecnico complessivo previsto nell’Appalto specifico. La scelta dei criteri da utilizzare per il singolo Appalto e la relativa ponderazione sono comunque rimesse alle Amministrazioni.