Si tratta dell’attuazione di una norma prevista della riforma Fornero
Le buste paga dei lavoratori dipendenti, da settembre, inizieranno a pesare un po’ meno. Ne dà notizia l’Inps: da questo mese, entra in vigore l’obbligo di versare il contributo previsto per finanziarie il fondo di solidarietà residuale per i lavoratori che non dispongono della cassa integrazione (come le aziende con più di 15 dipendenti, per le quali non è applicabile la normativa delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria). Si tratta dell’attuazione di una norma prevista della riforma Fornero. Tale contributo ammonta allo 0,5 per cento della retribuzione, un terzo è a carico del lavoratore, e dal mese in corso saranno detratti tutti gli arretrati a partire da gennaio 2015. Sono soggetti all’obbligo di partecipare al Fondo di solidarietà residuale (dal cui riconoscimento sono esclusi i dirigenti), le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La circolare n. 100 del 02-09-2014 dell’Inps, dispone che la “soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente”. Per determinare il numero di lavoratori dipendenti saranno compresi i lavoratori di qualunque qualifica, quali i lavoranti a domicilio, o i dirigenti, con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori a part-time, invece, saranno considerati in proporzione all’orario svolto, in rapporto al tempo pieno. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Infine, spiega l’Inps, “il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore”. In tal caso, tuttavia, si considererà nel computo il sostituto.
FONTE: CGIAMestre