Ecco come funzionerà la nuova misura, l’indennità formazione e lavoro che entrerà a regime dal 1° settembre 2023: requisiti, somme e altri dettagli utili.
Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro.
Ovviamente il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Scopriamo dunque quali sono tutti i dettagli e le novità apportate dall’ultimo decreto in materia, il 108/2023, che disciplina la misura a sostegno delle persone a rischio di esclusione sociale, prevista dal dl 48/2023.
Dal 1° settembre arriva l’Indennità formazione e lavoro
Si tratta di uno strumento attivo dal primo settembre 2023 e utilizzabile da parte di tutti i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 6mila euro (non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione).
Può essere utilizzato anche da componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno in particolari condizioni.
Consiste nella partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.
Come accedere?
L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.
All’esito dell’accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Il patto di servizio personalizzato
Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.
A seguito della stipulazione del patto di servizio, l’interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato può autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma.
Quali sono le somme corrisposte?
L’interessato riceve le somme per il periodo di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Infati la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
Tempistiche di adesione ai percorsi
L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.
Occupazione fino a sei mesi
Infine l’occupazione l’occupazione fino a sei mesi non fa perdere il diritto all’indennità: in tal caso, infatti, l’Inps la sospende e poi riprende a erogare una volta cessato il rapporto di lavoro (fino a un mese di occupazione, l’indennità non è neppure sospesa).
I controlli
Si deve in conclusione ricordare che, con l’obiettivo di garantire a tutti cittadini un corretto utilizzo di queste nuove azioni a favore di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro, sono previsti controlli coordinati tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Carabinieri. Inoltre l’Ispettorato avrà accesso a tutte le banche dati INPS.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà prontamente un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione delle misure.
Il testo completo del Decreto
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it