sicurezza stradaleRc auto e lotta alle frodi assicurative: con l’arrivo della banca dati dei sinistri, dei danneggiati e dei testimoni, ogni incidente avrà un codice unico identificativo. Ad ogni incidente stradale denunciato all’assicurazione sarà dato un codice identificativo, rintracciabile dalle autorità e dalle altre assicurazioni; e, a seconda che sussistano o meno sospetti di truffa, la pratica verrà inserita in una white list o in una black list.

 

In attuazione di legge ormai datata 2005, il 10 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che disciplina la cosiddetta banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati.

 

Le banche dati raccolgono i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonche’ i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. 2. Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all’IVASS, in relazione alla finalita’ di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.

 

I dati per l’alimentazione delle banche dati sono comunicati all’IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell’impresa di assicurazione italiana:

 

a) che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Decreto;

 

b) che gestisce la procedura di liquidazione a seguito della denuncia di sinistro del responsabile o, in mancanza, della richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del decreto.

 

I dati da comunicare sono relativi alle seguenti categorie:

 

a) elementi identificativi del sinistro;

 

b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro;

 

c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;

 

d) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;

 

e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro;

 

f) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;

 

g) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;

 

h) elementi identificativi delle autorita’ e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;

 

i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;

 

j) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

 

Il nuovo archivio antifrode combatterà questi fenomeni schedando ogni incidente: verrà infatti attribuito a ciascun sinistro stradale un codice unico “evento” sulla base di un algoritmo di calcolo predefinito, che prenderà in considerazione le informazioni segnalate anche se provenienti da assicurazioni differenti. Alcuni indicatori consentiranno così di sospettare se è in atto una truffa degli automobilisti a danno delle assicurazioni.