Il TAR Bari, con la Sentenza del 10.10.2019 n. 1301, ha espresso il suo parere in merito all’inappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale negli Appalti.
Inappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale negli Appalti. Il TAR si è espresso su un caso di possibile irregolarità nell’accesso agli atti di una gara pubblica.
Nel caso di specie, l’offerta tecnica presentata nella gara sopra ricordata da parte della ditta era stata espressamente qualificata come “documentazione riservata”, sussistendo in proposito un interesse della menzionata ditta alla tutela del proprio “know how” industriale.
Rimarcava, in particolare, di essersi opposta all’ostensione di detta offerta tecnica, in quanto
“i dispositivi offerti non si costruiscono secondo standard tecnici aperti e condivisi, ma sulla base di un’attività di progettazione, come pure di ricerca e sviluppo, utilizzando hardware, software e tecnologie produttive ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi progettuali, degli standard qualitativi e delle performance tecnologiche richieste dal mercato...”
Inappropriata acquisizione di informazioni con segreto industriale
Secondo il tribunale l’acquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso. In quanto mira ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato l’Ente all’ostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come l’accesso
“alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”
sia consentito esclusivamente
“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”
A questo link il testo completo della Sentenza.