Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo 147/2015, contenente “Disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”.
Il provvedimento riguarda diversi ambiti della normativa tributaria ed è volto non solo alla internazionalizzazione imprenditoriale, esigenza primaria per le imprese nostrane che si trovano a operare in un contesto sempre più globalizzato, ma anche ad attrarre investimenti stranieri nel territorio nazionale. Infatti, con la legge 23/2014, il Governo ha ricevuto la delega a realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, anche introducendo norme destinate a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e del valore della produzione netta e a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti nel Belpaese.
Le principali previsioni del decreto
L’articolo 1 riguarda gli accordi preventivi, per le imprese che svolgono attività internazionale, con l’Agenzia delle Entrate relativamente ai prezzi di trasferimento con le Cfc, ai valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento di residenza, alle stabili organizzazioni nonché a dividendi, interessi, royalties.
L’articolo 2 riguarda l’interpello per nuovi investimenti rivolto alle imprese che intendano effettuare in Italia investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. A tali imprese è data possibilità di presentare un interpello, all’Agenzia delle Entrate, sul trattamento fiscale del piano di investimento e la valutazione preventiva dell’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione.
L’articolo 3 introduce modifiche alla tassazione dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
L’articolo 4 modifica le disposizioni in tema di trattamento degli interessi passivi ai fini del calcolo del reddito di impresa. In particolare, per il calcolo del risultato operativo lordo, è ampliata la platea degli interessi operativi deducibili, includendo i dividendi da società controllate ed eliminando il limite alla deduzione degli interessi passivi riferiti ai prestiti obbligazionari.
L’articolo 5 contiene disposizioni in materia di costi black list e di valore normale: sarà possibile la deduzione degli acquisti di beni e servizi da soggetti operanti nei Paesi black list limitatamente al valore normale degli stessi beni e servizi.
L’articolo 6 contiene modifiche alle disposizioni sul consolidato nazionale (articoli da 117 a 127 del Tuir).
L’articolo 7 contiene modifiche alle disposizioni sulle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in merito agli elementi che determinano il reddito complessivo delle società ed enti commerciali non residenti anche per le attività svolte tramite stabili organizzazioni.
L’articolo 8 introduce nella disciplina delle controllate e delle collegate estere il riferimento ai soggetti residenti in Stati indicati nella black list e non più ai soggetti in uno Stato indicati in una white list.
L’articolo 9 introduce modifiche al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza con un aumento del limite di deducibilità delle stesse.
L’articolo 10 cambia il riferimento relativamente alla disciplina che fa riferimento ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L’articolo 11 introduce la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero.
Per quanto riguarda il caso speculare del trasferimento della residenza dall’estero in Italia, l’articolo 12 indica i valori rilevanti, ai fini fiscali, degli attivi e dei passivi.
L’articolo 13, rubricato “perdite su crediti”, introducendo modifiche alle disposizioni del Tuir, stabilisce la deducibilità delle perdite nel solo periodo di imputazione al bilancio indipendentemente alla sussistenza di elementi certi e precisi o all’esito della procedura concorsuale nell’anno di riferimento del bilancio.
Le modifiche introdotte all’articolo 14, invece, riguardano le disposizioni di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, consentendo di esercitare l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite della totalità delle stabili organizzazioni detenute all’estero.
L’articolo 15 introduce un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, consentendo a tutti i contribuenti la possibilità di detrarre le imposte versate all’estero.
Infine, l’articolo 16 introduce un regime speciale per i lavoratori che rientrano in Italia ai quali, se hanno almeno cinque anni di permanenza estera, è consentita la tassazione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 70% per un periodo di cinque anni dal rimpatrio.
L’entrata in vigore e decorrenza differita
La maggior parte delle disposizioni del Dlgs 147 trovano applicazione già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7 ottobre 2015) ovvero dall’annualità 2015; dal 2016, invece, quelle sugli interessi passivi, le stabili organizzazioni, le spese di rappresentanza, l’opzione per gli utili e le perdite all’estero.
Per quanto riguarda le disposizioni sugli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e il nuovo interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia per almeno 30 milioni di euro, la decorrenza sarà fissata, rispettivamente, da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e da un decreto del Mef.