giudizio-inaffidabilita-operatore-economicoUna recente Sentenza del Consiglio di Stato si è pronunciata sui criteri per il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico in una gara d’appalto.


Nel caso in esame l’appellante si difende parlando di un episodio unico, avvenuto nella fase di proroga del precedente contratto di appalto integralmente eseguito senza contestazioni e frutto di un mero errore materiale, cui l’impresa ha posto tempestivo rimedio.

Scopriamo qual è stata la decisione dei giudici amministrativi.

Appalti: criteri per giudizio di inaffidabilità operatore economico

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, stabilendo che si giunge alla seguente conclusione:

[…] Come si è detto, non v’è dubbio che sia rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la valutazione in punto di affidabilità dell’operatore economico, ossia di formulare un giudizio sulla sua capacità di eseguire correttamente il contratto in affidamento alla luce delle sue pregresse vicende professionali.

Tuttavia è necessario che detto giudizio abbia a presupposto precise circostanze fattuali che dell’affidabilità dell’operatore possano far dubitare: un “grave illecito professionale” o “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedente contratto” […].

Queste due circostanze trovano riscontro nell’art. 80, comma 5, lett. c del Codice degli Appalti.

Secondo i giudici se l’amministrazione ritiene inaffidabile un operatore che non ha commesso alcun grave illecito professionale né compiuto persistenti e significative carenze il giudizio risulta illogico e arbitrario.

Pertanto nel caso in esame la valutazione dell’amministrazione costituisce non già un giudizio articolato sulla base di fatti concreti, ma una mera supposizione frutto di un’errata interpretazione delle circostanze fattuali.

In conclusione questo giudizio arbitrario non può giustificare conseguenze così rilevanti per l’impresa quali l’esclusione dalla procedura di gara con ogni ulteriore effetto (come l’iscrizione nel casellario ANAC).

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it