Con la circolare l’INPS illustra la gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste nel Decreto Cura Italia.
Gestione della Cassa Integrazione: la Circolare dell’INPS aiuta i datori di lavoro nell’avere più chiara la situazione attuale.
L’INPS ha infatti emanato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, con la quale illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto CURA ITALIA (decreto-legge n. 18/2020), relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre fornisce indicazioni sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.
Gestione della Cassa Integrazione: la Circolare dell’INPS
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresadell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’eventostesso all’imprenditore o ai lavoratori.
Conseguentemente, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M.n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamentecon causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale“COVID-19 nazionale”.
Questo però purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.
Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
A questo link il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it