gare-telematiche-file-illeggibileGare Telematiche, file illeggibile per vizio originario: sussiste esclusione dalla gara? Risponde il Consiglio di Stato, Sez. III, con la Sentenza n.7507/2021.


La controversia riguarda l’impugnazione del provvedimento di esclusione della società appellante dalla gara a causa dell’illeggibilità del file contenente la c.d. “offerta muta”, e cioè l’elencazione dei prodotti offerti senza l’indicazione dei correlativi valori economici.

Tale documento, inserito dalla concorrente all’interno della busta relativa all’offerta tecnica, come previsto dalla lex specialis di gara, non è risultato leggibile per la Commissione di gara che non è riuscita ad “aprire”, e quindi, visionare il documento informatico.

Gare Telematiche, file illeggibile per vizio originario: sussiste esclusione?

Secondo i giudici trattandosi di un documento relativo all’offerta tecnica, non era possibile neppure ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio, stante l’espressa esclusione prevista dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.

In ogni caso la pretesa dell’appellante di ricorrere ad attività aggiuntive da parte della Commissione di gara, quale procurarsi appositi software necessari per ovviare alla irregolarità del file contenente l’offerta muta, non soltanto esula dagli obblighi della Commissione giudicatrice, ma impatta anche contro il principio della par condicio, immanente nelle procedure di gara.

Non è infatti persuasivo il richiamo alla decisione di questa Sezione n. 4065/2018, in quanto in quel caso si trattava di convertire il file dal formato “word” al formato “pdf” che “appartiene allo strumentario digitale di base di qualunque soggetto (pubblico o privato) che utilizzi la modalità digitale per lo svolgimento dell’attività”, mentre nel caso di specie si richiedeva di ricercare ed acquisire un apposito programma informatico che non era nella disponibilità dell’Amministrazione al fine di “aprire” il documento corrotto.

Quindi, nel caso precedente l’Amministrazione doveva limitarsi ad utilizzare uno strumento già in suo possesso per eseguire la mera conversione del file. Nel caso in questione si trattava, invece, di procurarsi un programma (del quale l’Amministrazione non era in possesso) al fine di correggere l’errore del file prodotto in gara dalla concorrente.

Si tratta, evidentemente, di due situazioni ben diverse, nella seconda delle quali l’intervento della Commissione si sarebbe posto in contrasto con il principio della par condicio.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo