Gara Telematica, offerta non firmata digitalmente: a fornire maggiori chiarimenti è la sentenza del TAR Cagliari del 01.07.2019 n. 593.
Nel caso specifico, la società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara aperta, in modalità telematica. La domanda, tuttavia, è stata esclusa, con la seguente motivazione:
«il file dell’offerta economica, caricato in piattaforma in modo conforme rispetto al timing di gara, è stato marcato temporalmente ma non è stato firmato digitalmente».
La società, a questo punto, ha chiesto l’annullamento del menzionato provvedimento di esclusione. Assumendo che il difetto di firma digitale, nelle gare gestite con procedure telematiche, non può integrare una legittima causa di esclusione dalla gara.
Tale modalità, infatti, a differenza di quella tradizionale cartacea, sarebbe in grado di assicurare, da sola, adeguate garanzie. Sia per quanto concerne l’inviolabilità e l’integrità dell’offerta, sia per quanto attiene alla sua provenienza.
Qui di seguito vediamo quale sia stata, di contro, la decisione assunta dal TAR Cagliari.
Gara Telematica, offerta non firmata digitalmente: la decisione del TAR
Da quanto previsto dal disciplinare telematico, emerge che la partecipazione alla procedura di gara e la presentazione dell’offerta erano possibili solo attraverso l’accesso al sistema. Effettuato mediante la creazione di un apposito “account” (che lo stesso disciplinare definisce come «insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica»).
Ogni offerta, caricata sulla piattaforma, era quindi, preliminarmente, biunivocamente associata a un dato account. Ogni account, inoltre, a seguito dell’invio di una copia del documento di identità, era abbinato all’utente.
Come ha sostenuto la ricorrente, il file contenente l’offerta, già per il solo fatto di essere stato caricato, tramite upload, previa registrazione al portale telematico e previo accesso – a mezzo di inserimento di password personale – alla pagina riservata della società, si rivela, quindi, certamente proveniente dalla stessa società.
Inoltre, come ha ricordato la stessa ricorrente, anche la stazione appaltante nella nota impugnata, ha evidenziato che il file risulta “caricato in piattaforma in modo conforme rispetto al timing di gara” e “marcato temporalmente”.
Il caricamento nella piattaforma dell’offerta e l’apposizione della marca temporale, con la comunicazione del numero di serie della marca medesima alla stazione appaltante, risultano quindi evidentemente effettuati.
Alla luce di quanto appena esposto, deve ritenersi che sussistano gli elementi che consentono di superare qualsiasi incertezza sulla provenienza dell’atto. Incrtezza che sembrava essere determinata dalla mancanza della firma digitale sull’offerta. E, conseguentemente, consentono di imputare il contenuto dell’offerta al soggetto.
Soccorso Istruttorio non necessario
Accertato che l’offerta economica in questione è, con un sufficiente grado di certezza, riferibile alla società, non è rilevante stabilire se in relazione al difetto di sottoscrizione sia ammissibile il soccorso istruttorio.
In effetti, l’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, esclude la sanatoria di ogni irregolarità essenziale afferente all’offerta tecnica ed economica. Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammissibile come strumento per correggere una carenza essenziale dell’offerta.
Ma, nella fattispecie, il problema riscontrato è ben diverso (riguardando la provenienza dell’offerta e la sua imputabilità all’offerente) e la soluzione accolta (ossia l’ammissibilità dell’offerta e l’illegittimità dell’esclusione) deriva proprio dalla sicura riconducibilità dell’offerta al soggetto autore della medesima.
In tale contesto è comunque necessario che l’Amministrazione inviti la società ricorrente ad apporre la firma digitale sul documento contenente l’offerta economica, ai fini di una “regolarizzazione” dell’atto.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente.
A questo link il testo completo della Sentenza.