Erogazione degli incentivi tecnici nel Codice dei Contratti Pubblici: evoluzione normativa e profili di responsabilità in questo approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti.


La disciplina degli incentivi tecnici previsti nel contesto degli appalti pubblici rappresenta un tema di rilevante interesse per i professionisti del settore e per le amministrazioni aggiudicatrici. L’evoluzione normativa, culminata con il D.lgs. 36/2023, ha introdotto significative modifiche rispetto alla previgente disciplina del D.lgs. 50/2016, in particolare con riferimento ai presupposti per l’erogazione degli incentivi e alle implicazioni sulla responsabilità erariale in caso di mancato rispetto delle condizioni normative.

Partendo da un’analisi della recente sentenza n. 111/2024 della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo), l’articolo esamina i principi fondamentali che regolano l’erogazione di tali incentivi, le criticità emerse in fase applicativa e le implicazioni giuridiche connesse a pratiche irregolari.

Il quadro normativo: dal D.lgs. 50/2016 al D.lgs. 36/2023

Il previgente articolo 113 del D.lgs. 50/2016 prevedeva che le amministrazioni aggiudicatrici potessero destinare una quota non superiore al 2% degli importi posti a base di gara ad un fondo finalizzato a remunerare le attività tecniche svolte dal personale interno. Tuttavia, tale previsione risultava strettamente subordinata all’indizione di una procedura di gara, configurata come condizione imprescindibile per l’accantonamento delle risorse e la loro successiva distribuzione.

Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), è stato introdotto un approccio più flessibile, che non vincola più l’erogazione degli incentivi alla necessità di una gara, consentendo la loro attribuzione anche in presenza di affidamenti diretti. Questo cambiamento ha comportato un ridimensionamento del principio dell’obbligatorietà del confronto competitivo, aprendo nuovi scenari interpretativi e applicativi.

Le criticità applicative del regime previgente

Le pronunce della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo contabile hanno evidenziato diverse problematiche connesse all’applicazione dell’articolo 113 del D.lgs. 50/2016. In particolare:

  1. Obbligatorietà della gara: La stretta correlazione tra gli incentivi e la gara pubblica impediva il riconoscimento di tali somme in assenza di procedure competitive, configurando qualsiasi diversa interpretazione come un’ipotesi di spesa indebita.
  2. Limiti all’interpretazione estensiva: Trattandosi di una deroga al principio di omnicomprensività del trattamento economico, le disposizioni sugli incentivi tecnici non potevano essere interpretate estensivamente né analogicamente. Di conseguenza, molte attività tecniche – come la redazione di studi di fattibilità o interventi rientranti nelle ordinarie mansioni degli uffici tecnici – risultavano escluse dall’ambito di applicazione.
  3. Danno erariale e responsabilità soggettiva: La liquidazione di incentivi in violazione della normativa determinava l’insorgenza di responsabilità erariale, spesso qualificata come dolo eventuale, in capo ai dirigenti o funzionari che avevano autorizzato tali spese.

La sentenza n. 111/2024: un caso emblematico

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte dei Conti dell’Abruzzo ha riguardato l’illegittima erogazione di incentivi tecnici per interventi eseguiti senza previa gara pubblica, tra cui lavori di somma urgenza, efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici pubblici.

I giudici hanno ritenuto che l’assenza del presupposto della gara rendesse indebita la spesa, con conseguente configurazione di danno erariale pari all’intera somma liquidata. Tale interpretazione si allinea ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce nella gara pubblica l’elemento essenziale per la legittima erogazione degli incentivi, come confermato dalla delibera n. 28/2018/PAR della Sezione regionale di controllo per le Marche e dalla delibera n. 186/2017/PAR della Sezione Toscana.

Il principio cardine degli incentivi tecnici nel Codice dei Contratti Pubblici: le procedure eccezionali e non competitive

La giurisprudenza contabile ha ribadito che gli incentivi tecnici non possono essere riconosciuti per attività svolte nell’ambito di procedure eccezionali o non competitive. In particolare, si è sottolineato che:

  • Le deroghe al regime ordinario devono essere interpretate restrittivamente.
  • L’assenza di una procedura competitiva preclude l’accantonamento delle risorse nel fondo incentivante.

Questo principio, già sancito per il D.lgs. 50/2016, perde rilevanza nel nuovo assetto normativo, che ammette l’erogazione degli incentivi anche in assenza di gara. Tuttavia, l’approccio più permissivo introdotto dal D.lgs. 36/2023 richiede una rigorosa applicazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento, per evitare potenziali abusi e garantire una gestione responsabile delle risorse pubbliche.

Conclusione

L’evoluzione normativa in materia di incentivi tecnici riflette un progressivo superamento del vincolo dell’obbligatorietà della gara, riconoscendo una maggiore autonomia gestionale alle amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, come evidenziato dalle pronunce della Corte dei Conti, il rispetto delle condizioni normative rimane cruciale per evitare l’insorgenza di responsabilità erariali.

L’assunto fondamentale, enucleato dalla delibera n. 28/2018/PAR (Marche) e dalla delibera n. 186/2017/PAR (Toscana), ribadisce che le procedure eccezionali e non competitive, essendo sottratte alla logica del confronto pubblico, non possono beneficiare di incentivi tecnici. Tale principio, pur riferito alla previgente disciplina, costituisce un avviso alle pubbliche amministrazioni che stanno procedendo ancora alla liquidazione di incentivi ex art. 113.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)