Vediamo quali sono i casi in cui è possibile l’esonero dalle visite fiscali, nei quali è consentito uscire durante gli orari dei controlli, senza avere sanzioni.
Quando un dipendente sta male e non può andare al lavoro a causa della malattia, deve comunicare al proprio medico la sua assenza. Quest’ultimo deve compilare un certificato o un attestato, in via telematica e inviarlo all’Inps.
Il dipendente, però, dovrà risultare reperibile durante gli orari delle visite fiscali che, con le ultime novità, si sono uniformati, sia nel pubblico che nel privato.
Le fasce di reperibilità sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Ma ci sono dei casi, in cui il dipendente può essere esonerato e non essere reperibile, senza incorrere in sanzioni.
Ecco quali sono.
Esonero visite fiscali: ecco tutte le casistiche
Nella maggior parte dei casi, se non si è reperibili durante gli orari delle visite fiscali, si può incorrere in sanzioni, anche serie, come la perdita dell’indennità di malattia e il licenziamento per giusta causa.
Ma ci sono dei casi, in cui il dipendente può essere esonerato, ovvero situazioni di particolare urgenza che fanno venire meno l’obbligo.
Secondo quanto dichiarato dall’Inps, nella circolare n°95/2016, i dipendenti del settore privato possono essere esonerati dall’obbligo a causa di
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione sanitaria;
- Patologie collegate all’invalidità riconosciuta, che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, invece, i casi di esonero sono regolamentati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (DM n°206/2017):
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Malattie per le qual è stata riconosciuta la causa di servizio;
- Malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Altre casistiche
Un altro caso che prevede l’esonero è la gravidanza a rischio.
Se la lavoratrice ha richiesto all’Asl di astenersi anticipatamente dal lavoro, proprio per i rischi correlati alla gravidanza e prima del congedo di maternità, deve inviare una domanda con allegato il certificato medico.
Sarà l’Asl a decidere se riconoscere o meno lo stato di maternità a rischio, autorizzando l’interdizione anticipata. In caso di mancata risposta, vale la regola del silenzio assenso, dopo 7 giorni dalla ricezione della documentazione.
In quei 7 giorni, però, la lavoratrice può essere soggetta a controlli e deve rispettare gli orari delle visite fiscali.
Dopo l’accettazione della domanda, non saranno svolte visite fiscali.
Ecco gli altri casi in cui si prevede un esonero:
- Ricovero ospedaliero;
- Concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- Ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (come specificato dalla Cassazione, nella sentenza n°10661/2016);
- Ritiro radiografie collegate alla malattia in atto;
- Trattamenti terapeutici urgenti, come iniezioni;
- Visite presso l’ambulatorio medico, in caso di orario di ricevimento inconciliabile con le fasce di reperibilità;
- Visite presso l’ambulatorio medico, per far constatare l’eventuale guarigione della malattia, in modo da riprendere il lavoro;
- Visita presso un medico specialistico, in caso di cure dentistiche urgenti;
- Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- Urgenza di recarsi in farmacia;
- Svolgimento di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
- Visite ad un familiare stretto ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità;
- Assistenza necessaria prestata dal lavoratore in ospedale al familiare stretto in gravi condizioni.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Sempre molto esaustivo. Grazie