Il TAR Bari, con la Sentenza del 10.10.2019 n. 1301, ha fornito indicazioni in merito all’esercizio abusivo dell’accesso agli atti di una gara d’appalto.
Esercizio abusivo dell’accesso agli atti di una gara d’appalto: ecco alcune utili indicazioni.
A seguito di una istanza di riesame del diniego di accesso dichiarata improponibile, la società ricorrente evidenziava la sussistenza di un proprio interesse all’accesso. Nel merito rimarcando:
- la violazione dell’artt. 3, 22 e ss. l. 241/90, la violazione art. 53 d.lgs. 50/16, la violazione art. 97 Cost. nei canoni di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa,
- la violazione dell’art. 24 Cost. per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione,
- infine la violazione dei principi interni e comunitari in materia di accesso alla documentazione amministrativa e di efficacia delle procedure di ricorso.
Esercizio abusivo dell’accesso agli atti di una gara d’appalto: la decisione
Il provvedimento di aggiudicazione della gara, per libera scelta della ricorrente non è stato oggetto di impugnazione, ancorché pubblicato precedentemente alla proposizione del ricorso qui contestato. E, comunque, portato a conoscenza della ricorrente, in tal modo rendendo evidente la disconnessione fra la proposta istanza di accesso e l’esigenza di tutelare le proprie ragioni in giudizio.
L’acquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso, in quanto mirante ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato l’Ente all’ostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come l’accesso
“alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”
sia consentito esclusivamente
“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”
A questo link il testo completo della Sentenza.