Esenzioni Bollo Auto, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n.122 del Maggio 2019, traccia un precedente molto importante in materia. Ecco cosa è stato deciso.
Esenzioni Bollo Auto, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n.122 del Maggio 2019.
La questione di legittimità costituzionale su cui ha deciso la Consulta era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna su un aspetto molto dibattuto della, ma “minore” e anche superato dalle novità legislative degli ultimissimi anni: l’esenzione per i veicoli di età compresa tra 20 e 30 anni.
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Esenzioni Bollo Auto, la Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul “bollo auto”, ha precisato la propria giurisprudenza in materia.
Con la sentenza n. 122 depositata oggi (relatore Luca Antonini), i giudici costituzionali hanno stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.
Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.
L’unico limite all’autonomia regionale in tema di bollo auto è quello di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.
Le conseguenze della Sentenza della Corte Costituzionale possono essere varie. Teoricamente al fatto che una Regione potrebbe addirittura abolire il bollo per i suoi residenti.
Il calcolo del bollo
Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.
Più esattamente:
- Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.Attenzione:il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l’importo va corrisposto per 47 Kw. Se manca l’indicazione del numero di Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione.
Altre indicazioni
- Inoltre dal 1° Gennaio 2007
- Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
- Autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
- Per gli autocarri
autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
- Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
- Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar)
ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.
Dal 1° gennaio 2014 da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori e Minicar, ai sensi della L.R. 24/2014.