Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il correttivo alla riforma Cartabia con importanti modifiche sulla struttura della mediazione: divorzi e separazioni più facili e meno onerosi, novità in vigore dal prossimo 25 gennaio.


Diverse le novità che interessano il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e incidono sul D.Lgs. 28/2010 introducendo innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale, riforma Cartabia che ha di fatto rivoluzionato i percorsi legali di separazioni e divorzi semplificandoli e abbattendone i costi.

I punti più rilevanti di questa misura correttiva riguardano la modifica alcune procedure e provengono da un lavoro di raccolta e analisi delle segnalazioni di mediatori e Organismi di mediazione nella pratica quotidiana.

Distinzione tra mediazione telematica e mediazione da remoto

Molta attenzione è dedicata alle fasi della mediazione telematica e mediazione da remoto, con modifiche alla disciplina delle procedure che si svolgono a distanza. Si stabilisce, infatti, una distinzione tra mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati dalla forma invece che prevede una mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, nuova modalità prima non esistente, che si aggiunge con l’inserimento dell’art. 8 ter.

Vediamo nello specifico anche le correzioni introdotte dal nuovo testo all’art. 8 bis riguardo la mediazione telematica. Si ribadisce che questa forma di azione necessita del consenso di entrambe le parti, tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti ed è responsabilità del mediatore verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria. -.

Il nuovo articolo 8-ter rubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto” invece può essere richiesto anche da una sola delle parti, “ciascuna parte” si legge infatti nella norma, può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri attraverso un collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

Proprio per la difficoltà in questo caso di validazione delle firme e la necessità che si appongano di fronte al mediatore oppure in modalità legalmente valide, la norma introduce ‘il dovere delle parti a cooperare in buona fede e lealmente’ affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.

Durata del processo

Cambia, con una integrale riscrittura l’art. 6 che si riferisce alla “durata” del processo di mediazione, che passa dai precedenti 3 mesi agli attuali 6 mesi, con possibilità di proroga. In realtà, pur nella bontà della iniziale volontà di contrarre la durata dei procedimenti, i 3 mesi hanno rappresentato una casistica poco realistica e molto raramente sono stati un tempo ‘vero’, dovendo ‘fare i conti’ con una lentezza strutturale e procedurale di tutto l’apparato giudiziario Italiano.

Si prevede, quindi, un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”, termine non è soggetto a sospensione feriale. Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza e dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.

Altre modifiche procedurali

Tra le altre modifiche procedurali e più strettamente tecniche, si apre alla possibilità di un avvocato fuori Foro con l’eliminazione dell’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo. Non saranno però dovute in questo caso, se l’avvocato risultasse iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo, “le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

A tutela dei soggetti più deboli, il gratuito patrocinio a spese dello Stato viene assicurato anche al coniuge straniero, presente con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Divorzi e separazioni facili e non troppo onerosi nel correttivo alla Cartabia

Rispetto proprio ai costi della procedura di separazione e divorzio, importanti aggiornamenti alla riforma erano arrivati con la pubblicazione in G.U. il D.Lgs. n. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia sul processo civile solo pochi mesi fa, l’11 novembre 2024 con il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 contenente disposizioni integrative e correttive finalizzate all’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle- persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Su questo tema è intervenuta anche una circolare diramata dal ministero della giustizia. La cifra resta quella minima di 43 euro, per separazioni consensuali, divorzi congiunti e modifiche congiunte di separazione o divorzio sui contributi economici in favore dei soli coniugi.

Sempre ad una ‘piccola’ cifra è stabilito l’importo del contributo unificato, a quota 98 euro in caso di separazioni giudiziali, divorzi contenziosi e modifiche giudiziali di separazione o divorzio sui contributi economici in favore dei coniugi. Proprio grazie alla riforma Cartabia sussiste la possibilità di cumulare in una sola sede processuale entrambe le domande sia di separazione che di divorzio, anche nel procedimento instaurato con ricorso congiunto. Per espletare entrambe le procedure, per chiudere quindi l’intera procedura, il contributo unificato sarà pari a 98euro x 2 procedimenti per i giudizi contenziosi e di 43euro x 2 per i procedimenti congiunti, in base all’articolo 10 Cpc si sommano fra loro le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona. Tutti questi procedimenti risultano inoltre esenti da anticipazioni forfettarie.

Esonero dal contributo unificato per tutti i procedimenti che riguardino i figli, come quelli sulla responsabilità genitoriale, i contributi economici in loro favore, i procedimenti per l’affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni, non soltanto se minorenni ma anche se maggiorenni che risultino non ancora indipendenti economicamente. Permane una differenza per i figli nati fuori dal matrimonio, dovute a norme di natura tributaria, il contributo unificato è comunque escluso ma si pagano le anticipazioni forfettarie di 27 euro e ogni altra spesa eventualmente dovuta.

Permane l’esenzione per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, sulla stessa linea di intervento, a sostegno delle misure contro la violenza domestica o di genere, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, rispetto a quello iniziale già previsto per il procedimento, in cui le condotte illegali sono allegate agli atti prodotti.

Una specifica legislativa riguarda l’accordo del divorzio, che rimane soggetto alla verifica del tribunale che ha in materia pieni poteri decisionali, procedimento nel quale l’accordo intercorso tra i coniugi rimane solamente una proposta informativa, non potendosi configurare un’ipotesi di “divorzio consensuale” in senso stretto analogo alla separazione consensuale. Per meglio chiarire, nel divorzio a domanda congiunta, il giudice non è obbligato né condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare legalmente la sussistenza e tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’accordo che riveste negoziale per quanto per quanto riguarda i figli e i rapporti economici.