difesa in giudizio PA appaltiÈ arrivato un importante chiarimento sul nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016.

 


 

A fornirlo è stata l’Unione nazionale avvocati amministrativisti che, con la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017, ha precisato che l’ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una regolare gara preventiva per l’affidamento di un incarico di difesa in giudizio. Quindi l’attribuzione dell’incarico di consulenza o di assistenza specialistica potrà continuare ad avvenire su richiesta delle pubbliche amministrazioni così come succede per ogni altro soggetto che deve difendersi in giudizio. L’Unione nazionali amministrativisti, infatti, sostiene che in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato, l’obbligo di previa gara non debba sussistere.

 

Un’interpretazione autorevole e contro corrente rispetto alla tesi che si era diffusa dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e secondo la quale anche per l’affidamento degli incarichi di natura giudiziale si sarebbero dovuti applicare i principi generali per l’affidamento dei contratti pubblici. Questa tesi era avvalorata dal fatto che proprio gli affidamenti di incarichi di difesa in giudizio erano espressamente ricompresi nel decreto, nell’art. 17 comma 1lettera d). La circolare ricorda però che l’interpretazione deve essere effettuata partendo dall’analisi della fonte comunitaria che il decreto recepisce, in questo caso la direttiva 2014/24/Ue, dove rileva il considerando numero 25, il quale chiarisce, in maniera inequivocabile, che sono esclusi “dall’ambito di applicazione della presente direttiva”, oltre ai servizi prestati da notai e quelli connessi all’esercizio di pubblici poteri, quelli che “comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari”.

 

Secondo l’Unione nazionale avvocati amministrativisti, dunque, “non potrà quindi ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all’opposto”. Da qui il chiarimento e l’interpretazione secondo i quali le pubbliche amministrazioni potranno continuare a conferire l’incarico nel modo che ritengono più adeguato al perseguimento del loro interesse, ma comunque sempre motivando le ragioni della scelta del professionista.