Tra le novità, si segnalano le seguenti:
Art. 1 (Riduzione tariffe elettriche) – l’incentivo previsto dal comma 12 al vincitore della gara per la centrale del Sulcis è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica.
Riformulato il comma 16 che, dato l’approssimarsi delle gare di ambito per affidare per aree sovracomunali il servizio di distribuzione del gas, definisce i diversi casi di calcolo del valore industriale residuo (VIR) che dovrebbe essere versato dal distributore subentrante al gestore uscente: in particolare, si chiarisce che in ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. Inoltre sono prorogati di ulteriori quattro mesi i termini di scadenza (ex c. 3 art. 4 d.l. n . 69 del 2013) entro cui la regione indice la gara per i servizio di distribuzione del gas in caso di enti locali inadempienti. Le date limite di cui all’Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi.
Art. 2 (Nuove imprese e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)
Art. 3 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)
Art. 4 (bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure porto di Trieste) – Gli accordi di programma per la bonifica dei siti inquinatiprevedono anche le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
Per ottenere il credito di imposta per la bonifica le imprese non devono più avere il requisito di essere costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tra le agevolazioni rientra anche l’acquisto di veicoli industriali di vario genere.
Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati) riguardano la competenza statale e regionaledelle le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
Accantonato l’emendamento Lacquaniti (SEL) 4.24 il quale prevede uno specifico stanziamento per le aree contaminate situate nel Comune di Brescia su cui insistevano in precedenza le attività dello stabilimento chimico Caffaro.
Art. 5 (Internazionalizzazione imprese, start-up innovative, ricerca e studio)
Art. 13 (EXPO 2015, lavori pubblici e trasporto aereo) – Un nuovo comma 1-bis prevede che, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, in un’apposita sezione del sito web, il CIPE pubblica un’anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE. Nell’anagrafe – da aggiornare con cadenza almeno trimestrale – per ogni provvedimento, devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alla quali sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, e lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione oggetto della revoca.
Slitta al 31.12.2014 il termine ultimo per la stipula del contratto di finanziamento della linea M4 di Milano.
Al comma 6 si stanziano ulteriori 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l’attuazione delle disposizioni per lo scambio delle informazioni tra le Autorità portuali.
Riscritto il comma 10 che modifica l’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici per risolvere le problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell’esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell’impresa appaltatrice. Si prevede, dunque, che: «Ove ricorrano condizione di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso, può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.
È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura. La stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.»
Nuovo il comma 11-bis che, con una modifica all’articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».
Nuovo il comma 15-bis secondo cui “per evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l’attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all’EXPO 2015, nella definizione della misura dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.
Accantonato, infine, l’em. Prodani (M5S) 13.108, volto ad ampliare il numero dei comuni che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal comma 24 dell’articolo 13.