cosmetici-trattamenti-visoCosmetici e trattamenti per il visto fanno parte della nostra quotidianità, in quanto sopperiscono a numerose necessità legate alla detersione o alla profumazione del nostro corpo.


Sono numerosi i cosmetici che impieghiamo ogni giorno per lavare il viso, i denti o i capelli. Così come sono oggetto di regolamentazione quelli che rientrano sotto la categoria di creme viso, fragranze e make up.

 

In questo articolo si prenderà in esame tutto quanto concerne tale settore. Dalla legge sui cosmetici alla pubblicità volta a commercializzare questi prodotti. L’obiettivo, infatti, è quello di preservare la salute delle persone e difenderle da effetti indesiderabili gravi o lievi.

 

Cosmetici significato e definizione secondo la legge

 

Che cosa sono i cosmetici? Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici definisce il concetto di cosmetico.

 

Ovvero:

qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei

 

Pertanto, consideriamo come cosmetico tutti quei prodotti per corpo, viso, labbra, bocca, capelli, barba, denti e genitali esterni. Siano essi sostanze, ovvero elementi chimici e composti, siano essi miscele di due o più sostanze.

 

Il regolamento europeo cosmetici disciplina la comunicazione degli ingredienti mediante etichettatura, nonché la durata di utilizzo e i soggetti giuridici responsabili.

Regolamento cosmetici – CE 1223/2009

 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo disciplinano la normativa recante gli oneri amministrativi destinati ai fabbricanti o ai distributori di cosmetici. Inoltre, forniscono un elenco esaustivo degli ingredienti vietati a uso cosmetico, compreso le loro percentuali limite da rispettare.

 

Inoltre, il legislatore europeo stabilisce le norme relative alla sperimentazione animale e la procedura da adottare in termini di vigilanza sui prodotti potenzialmente non sicuri per la salute del consumatore finale.

 

Soggetti giuridici e definizioni

 

Secondo il Regolamento CE 1223/2009 sono responsabili della messa in commercio dei prodotti ad uso cosmetico le seguenti persone fisiche o giuridiche:

 

  • Il fabbricante, ovvero chi fabbrica o fa fabbricare il cosmetico e/o vi appone il proprio nome o il proprio marchio;
  • Il distributore, che fornisce il prodotto e lo immette sul mercato;
  • Il consumatore finale, sia esso un professionista o un utilizzatore comune.

 

Responsabilità e obblighi dei soggetti giuridici

 

È responsabile dei prodotti cosmetici commercializzati il fabbricante o qualsiasi altra persona indicata come tale. L’articolo 4 del Regolamento Europeo sui cosmetici specifica gli oneri della persona responsabile, sia esso un fabbricante o un importatore che abbia sottoscritto l’accettazione delle responsabilità.

 

In quanto responsabili, essi hanno l’onere di comunicare alle autorità competenti quei cosmetici non conformi o potenzialmente nocivi. Inoltre, gli stessi obblighi sono ascrivibili ai distributori. In Italia l’autorità competente è il Ministero della Salute.

 

Cosmetici ed etichettatura

 

Al fine di garantire la trasparenza sugli ingredienti nei confronti dell’utilizzatore finale è obbligatorio apporre l’etichetta sul prodotto o sul contenitore dello stesso. Tuttavia, qualora non sia possibile, è necessario indicare gli ingredienti sull’imballaggio o su qualsiasi altro supporto cartaceo esibito insieme al cosmetico.

 

Indicazioni da apporre in etichetta

 

Per immettere sul mercato un qualsiasi cosmetico il responsabile deve apporre sul prodotto l’etichetta recante l’elenco degli ingredienti e le modalità di uso del prodotto. Inoltre, deve essere segnalata una lista di informazioni relative non solo al cosmetico, ma anche al responsabile.

 

In particolare, l’etichetta deve indicare:

  • Dati del responsabile, tra cui indirizzo, ragione sociale o nome;
  • Quantità del prodotto, ovvero il contenuto espresso in peso o volume;
  • Data di scadenza o data di durata minima;
  • Le condizioni d’uso;
  • Gli ingredienti.

 

Creme viso e altri trattamenti

 

Le creme viso e gli altri trattamenti sono stati oggetto di alcune segnalazioni nell’ultimo anno. Infatti, il Ministero della Salute ha pubblicato un resoconto completo di tutte le categorie di prodotto che hanno apportato effetti indesiderabili sia gravi sia lievi.

 

Nella quasi totalità delle segnalazioni gli effetti indesiderabili riguardavano solo le reazioni cutanee. 26 casi su 73, inoltre, interessavano nello specifico la zona del volto. È interessante, quindi, considerare i seguenti cosmetici per il viso, in modo tale da osservare la panoramica dei prodotti maggiormente utilizzati.

 

I detergenti viso

 

I detergenti per il viso sono saponi liquidi o solidi, come la saponetta, detergenti o struccanti. Inoltre, sono classificati in base al ph e alla texture. In generale, cioè, possono essere in gel, a olio, schiumogeni, in polvere o mousse.

 

Le creme antietà

 

Anche le creme antietà rientrano nei trattamenti per il viso. Si tratta di sieri o creme che riducono le rughe e restituiscono un tono e una luminosità che la pelle matura con il trascorrere del tempo perde. Infatti, questi cosmetici sono costituiti da ingredienti come i fosfolipidi, l’esperidina e la fosfopidina.

 

Creme naturali

 

Tra i cosmetici più delicati ci sono le creme naturali, ovvero quei prodotti con ingredienti naturali come le creme viso bava di lumaca e ai vinaccioli. Possono agire in diversi modi sulla pelle. Ad esempio, idratarla, elasticizzarla oppure rigenerare le cellule.

 

Un altro cosmetico naturale è quello costituito da siero di vipera nella cosmesi. Naturalmente non vengono utilizzati animali per la produzione di tali prodotti, ma soltanto il principio attivo.

 

L’acido Ialuronico

 

Altro prodotto di bellezza molto impiegato è quello contenente l’acido ialuronico. È una sostanza chimica contenuta naturalmente nella pelle e nei tessuti connettivi. Purtroppo, con il passare del tempo, l’acido ialuronico tende a diminuire, con il risultato che la pelle perde di elasticità e tono.

 

Le creme effetto botox

 

Infine, esistono le cosiddette creme botox like, che non contengono veramente botulino, ma sostanze che esercitano un’azione simile. Per questo particolare prodotto è necessaria più attenzione, per non cadere vittima di pubblicità ingannevole.

 

In primo luogo, bisogna sottolineare che tali creme non sono permanenti come un vero e proprio intervento o un’iniezione di botulino. Tuttavia, proprio perché non sono invasive, sono molto più sicure di un’iniezione.

 

Legge sui cosmetici e pubblicità

 

Abbiamo accennato in precedenza alla pubblicità ingannevole. In verità, i cosmetici, come i trattamenti per il viso, conferiscono un effettivo miglioramento della cute, ma solo se sono prodotti di qualità.

 

Tuttavia, non ci sono particolari leggi incentrate esclusivamente sulla pubblicizzazione di cosmetici, a esclusione del Codice di consumo. Di cosa si tratta?

 

Codice del consumo, d.lgs 206/2005

 

Il Codice del consumo è un regolamento volto alla tutela del consumatore finale. Esso è stato emanato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successivamente modificato dal d.lgs 79/2011 e aggiornato dal d.ls 130/2015.

 

Il codice prevede diverse parti dedicate ai diritti dei consumatori. In particolare, all’articolo 2 del suddetto codice, tra i diritti fondamentali ci sono quelli inerenti “(c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà “.

 

Contenuto minimo delle informazioni

 

All’articolo 6 del Codice, poi, sono presenti le informazioni minime da riportare in etichetta. Nel paragrafo relativo all’etichettatura, come regolamentato dal CE 1223/2009, abbiamo parlato delle indicazioni da riportare.

 

Anche nel caso del Codice valgono le seguenti informazioni relative ai prodotti. Ovvero, deve essere apposto, in particolare:

  • Il tipo di prodotto, cioè la denominazione legale o merceologica;
  • I dati relativi al produttore, tra cui sede legale, il nome o il marchio o la ragione sociale;
  • I componenti ed eventuali allergeni;
  • La destinazione e le modalità d’uso.

 

Modalità di indicazione

 

In che modo riportare le predette informazioni? L’etichettatura deve essere apposta sul prodotto stesso, sulla sua confezione o sull’imballaggio. Tuttavia, qualora non sia possibile allegarlo in alcun modo, riportare le informazioni su un foglio, una targhetta o qualsiasi altro supporto da esporre contestualmente al prodotto.

 

Infine, tutte le informazioni devono essere riportare in lingua italiana e con caratteri leggibili e visibili.

 

Azioni ingannevoli

 

Restando in tema di pubblicità ingannevole il Codice definisce all’articolo 21 Capo II il concetto di “Azioni ingannevoli”. Si tratta di pratiche commerciali che promulgano informazioni non veritiere o presentate in maniera ingannevole.

 

Le azioni ingannevoli, cioè, sono volte a spingere il consumatore all’azione facendo leva su caratteristiche non veritiere del prodotto. Oppure sui presunti vantaggi, la sua composizione e altre azioni meglio specificate nel suddetto articolo.

 

INCI cosmetici, quando chiedere certificazioni all’azienda di cosmetici

 

Dunque, come fare a difendersi dalle informazioni non veritiere? Chiedendo all’azienda di cosmetici le dovute certificazioni oppure leggere l’INCI.

 

INCI prodotti cosmetici

 

INCI è l’acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ed è la nomenclatura internazionale utilizzata per riportare gli ingredienti dei cosmetici. È stato introdotto come denominazione obbligatoria nel 1997 e impiega la lingua inglese e il latino.

 

Secondo la nomenclatura, l’ordine degli ingredienti deve essere riportato in base alla loro percentuale di concentrazione. Pertanto, il primo della lista sarà l’ingrediente contenuto in maggiore quantità. Tuttavia, i componenti contenuti a percentuali inferiori a 1% non vengono inseriti secondo un ordine specifico.

 

Per quanto riguarda i coloranti, invece, viene impiegato il Color Index, a eccezione dei coloranti specifici per capelli che hanno nome inglese.

 

INCI e cosmetici naturali

 

I cosmetici naturali sono prodotti composti per la maggior parte da ingredienti botanici o comunque naturali. Ovvero, elementi che non hanno subito modificazioni chimiche e che hanno origine vegetale. Inoltre, non rappresentano una minaccia per l’ambiente e per la salute delle persone. Infine, sono riconoscibili perché riportati nel loro nome latino.

Dicitura per cosmetici senza nichel

 

La dicitura corretta è Nickel Tested, poiché è impossibile trovare cosmetici senza nichel. Si tratta di un metallo pesante ampiamente presente negli oggetti di consumo, che può provocare allergie a soggetti sensibili.

 

Il Regolamento CE 1223/2009 vieta la commercializzazione di prodotti dove è presente questo metallo e i suoi composti.

 

Infatti, le aziende di cosmetici,svolgono una serie di test su campioni di prodotto. In questo modo, garantiscono che il cosmetico abbia raggiunto una percentuale di nichel inferiore a 0,00001%. Ovvero, una percentuale talmente ridotta da non provocare alcuna reazione allergica.

 

Questo è un aspetto importantissimo legato soprattutto a quelle aziende che commercializzano i propri prodotti online. In questo ambito infatti molto spesso a causa di pubblicità ingannevoli si potrebbe incorrere nell’acquisto di prodotti che non solo non hanno alcuna efficacia, ma che potrebbero addirittura essere nocivi per la salute dei consumatori. Ecco perché quando si acquistano cosmetici online, sarebbe opportuno farlo da aziende in grado di provare la non nocività dei propri prodotti. Di aziende serie e altamente professionalizzate in questo settore ce ne sono davvero tante oltre i grandi Brand nazionali e internazionali. Un esempio di tali aziende potrebbe essere la GuariniCorp che in relazione alle creme viso di propria produzione (Botolift) fornisce anche le dovute certificazioni di cui abbiamo appena parlato, in ottemperanza non solo agli obblighi di legge ma anche e soprattutto in riferimento alla salute primaria del consumatore finale

Dicitura per cosmetici senza parabeni

 

Propilparabene (E216), Butilparabene e altri termini con suffissazione “-bene” indicano la presenza di parabeni. Si tratta di conservanti utilizzati nella cosmetica per impedire la formazione di batteri e funghi.

 

Dati i potenziali effetti negativi sul sistema endocrino apportati dai parabeni, l’UE ha stabilito il limite massimo di impiego nei cosmetici in una percentuale non superiore allo 0,4%. Nel caso, invece, la loro presenza non sia allo stato puro, ma miscelata all’interno del cosmetico, il limite sale allo 0,8%.

 

I cosmetici senza parabeni, dunque, non presentano ingredienti in cui è presente il suffisso “-bene”.

 

Come segnalare gli effetti indesiderabili di un cosmetico

 

Qualora, dopo l’applicazione di un cosmetico, ne risultano effetti indesiderabili, l’utilizzatore può segnalare tali effetti al Ministero della Salute. Lo stesso Ministero fornisce un modulo di segnalazione in cui indicare il nome esteso del prodotto cosmetico, la frequenza di utilizzo e a data di insorgenza dell’effetto.

 

Inoltre, l’Ente distingue le due principali tipologie di effetto indesiderabile in lieve e grave. Nel primo caso gli EI vengono definiti come “reazioni avverse per la salute umana derivanti

dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.”

 

Nel secondo caso, gli effetti indesiderabili gravi interessano le capacità funzionali e comportano anche il ricovero in ospedale. In definitiva, tali effetti impattano sulla qualità della vita della persona e come tali devono essere segnalati dallo stesso utilizzatore o da personale medico specializzato.

 

Cosmetovigilanza

 

L’ente pubblico preposto alla sorveglianza e alla gestione delle segnalazioni è ascrivibile alla Cosmetovigilanza. Si tratta di un organo che esamina le segnalazioni raccolte con il fine di tutelare la salute dei cittadini.

 

L’ente valuta altresì il nesso di casualità tra l’effetto e il cosmetico impiegato. Nel caso in cui la correlazione risulti accertata, il Ministero adotta misure per il fermo o il ritiro del prodotto dal mercato.