L’Avvocato del Foro di Roma Lucio Lacerenza è l’autore di questo contributo per Lentepubblica.it sul Correttivo Appalti. Consulente esperto di appalti pubblici, Lacerenza tiene una serie di webinar sul tema organizzati da App-Alti.

Lentepubblica è partner di questa iniziativa e offre uno sconto ai suoi lettori con il codice LP25, da inserire nel campo “codice” all’interno del modulo di iscrizione.


Quali sono le modifiche apportate dal Correttivo Appalti per le PMI e le stazioni appaltanti

Dallo scorso 31 dicembre 2024 è operativo il d.lgs. 209/2024 che ha modificato il codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) in molte parti.

L’intento del Legislatore è quello di favorire la partecipazione agli appalti delle PMI, che costituiscono oltre il 96% delle imprese italiane, e al tempo stesso semplificare le procedure di gara a beneficio delle stazioni appaltanti.

Per tale via si è intervenuti in materia di subappalto, prevedendo che nei relativi contratti si debba riservare una quota pari al 20% delle prestazioni alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto delle prestazioni o al mercato di riferimento. E’ stato altresì previsto che il contratto di subappalto debba contenere una clausola di revisione dei prezzi, come pure l’estensione delle tutele previste per il subappaltatore principale anche ai subappaltatori a cascata.

Revisione dei prezzi e affidamenti nel contratto di subappalto

Sul tema della revisione prezzi, il registro cambia in modo netto tra lavori da una parte, e servizi e forniture dall’altra. Il correttivo modifica, infatti, le percentuali e distingue tra le diverse tipologie di appalto. Per gli appalti di lavori, la revisione si applica se l’aumento o la diminuzione del costo complessivo dell’opera eccede il 3% e copre il 90% del valore eccedente la variazione del 3%. Per gli appalti di servizi e forniture, la revisione opera come prima (aumento o diminuzione superiore al 5% dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 5%).

Sono state introdotte novità in materia di contratti c.d. riservati, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti al di sotto delle soglie europee alle piccole e medie imprese. Si tratta di una facoltà che ovviamente deve essere attentamente valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.

L’istituto dell’accordo di collaborazione

Per la prima volta entra nella disciplina degli appalti l’istituto dell’accordo di collaborazione, che ha riflessi sulle PMI. La ratio dell’accordo è quella di responsabilizzare operatori economici e stazioni appaltanti per favorire la corretta esecuzione dell’appalto, dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti. Ma tale accordo può essere finalizzato a perseguire anche obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle PMI nella fase dell’esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità, nonché la previsione di premialità e penali a carico degli operatori economici esecutori.

Cade il divieto di partecipazione congiunta

Sul versante dell’avvalimento cade il divieto di partecipazione congiunta alla stessa procedura da parte dell’ausiliaria e dell’ausiliata nel caso di avvalimento premiale, purchè la prima dimostri già in sede di gara che la partecipazione congiunta non sia tale da ricondurre la presentazione dell’offerta ad uno stesso centro decisionale.

Altre novità per gli acquisti ricorrenti

Infine, nell’accordo quadro, strumento principe per favorire gli acquisti ricorrenti da parte delle stazioni appaltanti, il correttivo prevede che occorre indicare nella determina a contrarre la percentuale di affidamento ai diversi operatori economici in caso accordo con più operatori economici, nonché la facoltà per imprese o stazioni appaltanti di invocare la risoluzione dell’accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta (o di non stipulare il contratto esecutivo) se la stipula del contratto specifico non garantisce l’equilibrio contrattuale nemmeno mediante rinegoziazione secondo buona fede.

Conclusioni

Questa breve rassegna – non esaustiva – testimonia la crescente attenzione del Legislatore verso la sorte delle PMI che, costituendo l’ossatura dell’economia italiana, rappresentano un volano di crescita economica ma anche sociale. Questo è un percorso avviato dalle direttive comunitarie del 2014, attuato a partire dal codice degli appalti del 2016 (d.lgs. 50/2016) sino ad oggi, percorso che certamente il Legislatore non mancherà di proseguire con i futuri provvedimenti in materia di appalti.