Il TAR Catanzaro, con la Sentenza del 22.02.2019 n. 388, si pronuncia sul Contratto di Avvalimento con firma scansionata, anzichè originale, in una gara d’appalto: può considerarsi valido?
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, c.c.p.,
“il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.
Nel caso specifico la ricorrente ha depositato una perizia grafologica redatta da un proprio consulente nella quale si esclude che siano state apposte in originale, tra le altre pure ivi indicate, le firme della società ausiliante relative al contratto di avvalimento.
Appalti: chiarimenti del TAR sull’avvalimento tecnico-operativo.
Il TAR ha voluto meglio chiarire, con la Sentenza citata, questo punto.
Contratto di Avvalimento con firma scansionata
Anche se la sottoscrizione apposta dalla società in calce al contratto di avvalimento e alla domanda di partecipazione e ai relativi allegati è in forma “scansionata” (quindi non in “originale”), tale circostanza non determina l’invocata nullità del contratto, con conseguenti effetti espulsivi, venendo in rilievo una scrittura privata per la cui validità è necessaria e sufficiente la forma scritta e non essendo in discussione, inoltre, la concreta attribuzione della paternità del documento contrattuale all’impresa ausiliaria, che non ha mai formalizzato alcuna contestazione o disconoscimento al riguardo.
Trattasi, al più, di mera irregolarità suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo un’ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione.
Si aggiunga, in ultimo, che, a differenza della prescrizione che impone nel contratto la “specificazione dei requisiti formali e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”, la cui violazione è espressamente sanzionata “a pena di nullità”, nessuna conseguenza è correlata alla mancata allegazione del contratto di avvalimento “in originale o in copia autentica” e che, secondo parte della giurisprudenza, “i requisiti formali dell’accordo di avvalimento, descritti dal richiamato art. 49, secondo comma lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non sono previsti ad substantiam e non possono quindi sottrarsi al principio della libertà delle forme degli atti di volontà fra privati”.
A questo link il testo completo della Sentenza.