contratti-sotto-sogliaAppalti, contratti sotto soglia comunitaria con modalità negoziata: quali regole devono essere seguite in merito al Principio di Rotazione?


Nel caso specifico, la determina dirigenziale del Comune di Follonica ha previsto una procedura sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016. Questa procedura, come indicato dallo stesso articolo, soggiace al rispetto del principio di rotazione.

 

Tale principio è stato già ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come un obbligo per le stazioni appaltanti. Questo obbligo implica il veto all’invito del gestore uscente alla gara. Al fine , nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente stesso.

 

Secondo l’art.172 del d.lgs. n. 50-2016, infatti, si prevede espressamente che i concedenti debbano perseguire “l’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”, in ossequio all’art.30 del medesimo d.lgs., che richiama espressamente il principio di libera concorrenza. Il principio di rotazione è finalizzato anche a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

 

La nuova normativa contenuta nel Codice, rappresenta una rivisitazione della prassi seguita dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia. E impone la necessaria applicazione di principi per una maggiore trasparenza nella scelta del contraente.

 

L’art. 36, comma 7, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, alle quali fornisce, altresì, supporto facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi. Principio che è applicato senza ombra di dubbio anche alla disciplina dei contratti sotto soglia.