atto impositivoIl Dlgs 147/2015 (“decreto crescita e internazionalizzazione”), con l’articolo 3, comma 1, lettera e), ha modificato il comma 3, dell’articolo 89, del Tuir (credito d’imposta per redditi prodotti all’estero), mentre, con la lettera c), ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 86 del Tuir (“credito d’imposta internazionalizzazione“). Nello specifico, le lettera e) riconosce un credito d’imposta al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Tuir ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del Tuir. Si tratta del caso di disapplicazione della disciplina Cfc qualora il socio residente dimostri la sussistenza della “prima esimente” ossia che la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

 

La lettera c), invece, riconosce un credito d’imposta al cedente controllante residente nel territorio dello Stato ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Tuir, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 167 (“prima esimente”). Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Tuir; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (articolo 86, comma 4-bis, del Tuir).

 

Il credito d’imposta per tali utili e plusvalenze è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto crescita e internazionalizzazione. La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento a ciascuna controllata estera e al singolo periodo di imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

 

Il credito d’imposta di cui all’articolo 86, comma 4-bis e all’articolo 89, comma 3, del Tuir, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 2016 viene definito “credito d’imposta internazionalizzazione”. Nel modello Cnm 2016, il credito d’imposta internazionalizzazione è stato inserito nei quadri NR, NE e NC per le società aderenti al consolidato nazionale e nei quadri MR, ME e MC per le società aderenti al consolidato mondiale. I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 del Tuir (come modificato dall’articolo 15 del Dlgs 147/2015) e del credito d’imposta di cui all’articolo 3 del “decreto crescita e internazionalizzazione”. In particolare:

 

– il quadro NR è utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 165 e del credito d’imposta internazionalizzazione

 

 

 

 

– il quadro NE è utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell’eventuale credito di cui al comma 6 dell’articolo 165

 

 

 

 

– il quadro NC è utilizzato per riportare i crediti maturati nella dichiarazione di periodo come determinati nei quadri NR e NE.

 

 

 

 

La determinazione di tali crediti è effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato. Per quanto riguarda il consolidato mondiale, i quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 del Tuir, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 136 e dal credito d’imposta internazionalizzazione. In particolare:

 

– il quadro MR è utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 165 e del credito d’imposta internazionalizzazione

 

 

 
– il quadro ME è utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell’eventuale credito di cui al comma 6 dell’articolo 165

 

 

 
– il quadro MC è utilizzato per riportare i crediti maturati nella dichiarazione di periodo come determinati nei quadri MR e ME.

 

 

 

 

La determinazione di tali crediti è effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

 

Prospetti vari – Quadro CS

 

È stato eliminato il prospetto “Dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 del TUIR” contenente i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 128 del Tuir e all’articolo 16 del decreto 9 giugno 2004 secondo cui “fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’art. 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze“.
Con il decorso del decennio, la norma non ha più efficacia.